VENEZIA – Emergono dettagli sulla vicenda di Cittadella (Padova), del bambino portato via a forza dalla polizia per eseguire un’ordinanza del tribunale dei minori di Venezia.
Secondo quanto pubblicato dal Mattino, nella sentenza della Corte d’Appello sull’affidamento al padre del bambino di dieci anni si sottolineava la necessità di “un avvio di un percorso personale di sostegno di genitorialità”, però mai compiuto. Era quindi emersa “una netta ostilità del minore che rifiuta i contatti con il padre e mal li sopporta anche se organizzati in un ambiente neutro e in forma protetta”.
E’ scritto nella sentenza, secondo quanto riporta il Mattino:
“La signora è stata posta nelle condizioni di collaborare proficuamente e, con sufficiente convincimento personale, ha aderito al progetto comune proposto dal perito d’ufficio; i comportamenti del bambino, hanno assunto caratteri meno oppositivi nel processo di avvicinamento al padre” a fronte della possibile “involuzione svantaggiosa per la madre il bambino riprese, quasi di incanto e con la massima naturalezza, a frequentare il padre, ma lo fece per un tempo irrisorio e risibile, finché non fu scongiurato lo scampato pericolo”.
Sempre secondo la corte d’appello, riporta sempre il Mattino,
i rapporti tra il padre e il figlio “erano stati del tutto sospesi per iniziativa della madre nel 2010 e da allora rifiutati sino alle operazioni di consulenza” e ripresi per qualche ora in ambiente neutro. La Corte ha altresì ricordato che il padre “ha sempre assolto con regolarità il suo obbligo di contribuzione al mantenimento del bambino” e che nel percorso terapeutico l’obiettivo era di far capire al minore che “il padre lo ama e per questo motivo che egli insiste nel volerlo vedere”. I giudici hanno poi definito il comportamento della madre ambiguo: “in questa ambiguità continua a permettere al bambino comportamenti irrispettosi verso gli adulti, che arrivano ad essere inaccettabili nei confronti del padre”.
In tutto questo, spiega il tribunale,
la madre “non ha saputo tutelarlo fino ad assumere immotivati atteggiamenti di evidente maleducazione, disprezzo, minacce, aggressività e violenza fisica”. Dalle immagini registrate degli incontri il bambino “non individua in (omissis) la figura paterna e gli nega lo stesso termine “padre, papà”, che il bambino non pronuncia mai, definendo il padre con termine di profondo disprezzo ed evitamento, a fronte della assoluta adesione alla madre e della valorizzazione totalmente positiva della famiglia materna e inoltre non percepisce alcun vuoto della sua mancanza e ignora del tutto ogni senso di appartenenza al ramo paterno”.
Considerato, poi che nessuno degli altri componenti adulti della famiglia materna avrebbe cercato di mantenere i rapporti del minore con i parenti del ramo paterno, la corte ha ritenuto che
“se per un verso l’adesione della madre al programma di riavvicinamento del figlio al padre è solo apparente è ancora più dannosamente altalenante, anche il padre non risulta attualmente preparato”. La Corte ha quindi evidenziato “la necessità di un allontanamento del minore dalla madre, fino ad aiutarlo a crescere, imparare, e non certo da ultimo, a resettare e riassestare i propri rapporti affettivi in ambiente consono al suo stile di vita, accogliente e specificatamente preparato a trattare le sue involontarie problematiche che, anche comportamentali, equidistanti dai genitori e nel contempo ad entrambi ugualmente vicino”.
Alla fine nella sentenza è scritto:
“in mancanza di spontaneo accordo ed esecuzione le decisioni del caso e le attuazioni delle disposizioni saranno adottate dal padre affidatario, che potrà avvalersi, se strettamente necessario, dell’ausilio del servizio sociale e della forza pubblica”.
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