PALERMO, 25 LUG – La condizione di immigrato o immigrata irregolare non può essere di per sé un ostacolo alla celebrazione delle nozze con un cittadino o una cittadina italiana: lo ha stabilito la Corte Costituzionale che ha dichiarato la parziale illegittimità dell’articolo 116, primo comma, del codice civile.
La norma, nel nuovo testo che è frutto di una modifica legislativa del 2009, volta ad evitare i cosiddetti matrimoni di comodo, pone tra i requisiti necessari per contrarre le nozze il possesso, da parte dell’aspirante coniuge extracomunitario, di un documento che certifichi la regolarità del permesso di soggiorno in Italia. La questione di legittimità costituzionale è stata sollevata dal Tribunale di Catania, al quale si sono rivolti una cittadina italiana e un cittadino marocchino.
I due hanno chiesto ai giudici di pronunciarsi sul rifiuto dell’ufficiale di Stato civile di celebrare il loro matrimonio alla luce della norma del codice civile. E il tribunale ha sollevato la questione di legittimità della previsione legislativa davanti alla Consulta che ha bocciato l’articolo 116 proprio nella parte in cui impone l’esistenza del permesso di soggiorno come condizione indispensabile alla celebrazione delle nozze.
Secondo la Consulta infatti, oltre ad esserci nell’ordinamento altre norme che evitano i matrimoni di comodo, la ”condizione giuridica dello straniero non deve essere considerata come causa ammissibile di trattamenti diversificati e peggiorativi”. ”E’ evidente – prosegue, inoltre, la sentenza – che la limitazione al diritto dello straniero a contrarre matrimonio nel nostro Paese si traduce anche in una compressione del corrispondente diritto del cittadino o della cittadina italiana che tale diritto intende esercitare”.