Il primo contratto d’assunzione. Partite Iva, un anno per regolarizzarle

ROMA – “Il contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato costituisce la forma comune di rapporto di lavoro”: è l’indirizzo della Riforma e la premessa del suo potenziamento. Il testo che viene presentato al Parlamento contiene, in questo senso, un giro di vite sui contratti a termine, partite Iva fittizie, associazione in partecipazione e in generale sui contratti a tempo determinato.

Tempo indeterminato. E’ fissato un “tetto massimo” della successione dei contratti a tempo determinato: dopo 36 mesi scatta la stabilizzazione. A questo proposito è confermato il “premio stabilizzazione” per l’azienda che assume il lavoratore a tempo: potrà recuperare fino a 6 mesi dei contributi in più versati. L’apprendistato diventa la forma più comune di accesso al mondo del lavoro. Dura 36 mesi: nuovi apprendisti possono essere assunti con la clausola che un certo numero nel frattempo venga stabilizzato. La quota è fissata al 30% nell’ultimo triennio: dal 37° mese diventa del 50%. Il rapporto tra apprendisti e lavoratori qualificati passa dall’attuale 1/1 a 3/2 (tre apprendisti ogni due stabilizzati).

Tempo determinato. L’obiettivo è disincentivarlo. Durata massima tre anni. Tra un contratto e l’altro deve esserci un intervallo di 60 e 90 giorni a seconda se abbia durata minore o maggiore di 6 mesi. Finora questo intervallo era di 10 o 20 giorni. Massima proroga (estensione della durata) in via straordinaria è di 30 o 50 giorni. Alle imprese il ricorso a questa tipologia di contratti costa di più: un aumento contributivo dell’1,4%, a parte, però, per motivi sostitutivi o per i lavori stagionali. Per il primo contratto di 6 mesi scompare l’obbligo per le aziende del cosiddetto “causalone“. 

 

Partite Iva. Ci sarà un regime transitorio prima della stretta. Poi quando il lavoro supera il 75% di monocommittenza, o quando duri più di 6 mesi nell’arco di un anno, scatta la stabilizzazione. Sono esclusi i lavori di professionisti iscritti ad albi professionali.

Co.co.co. Verranno riunificati e ricondotti a uno o più progetti specifici determinati dal committente e gestiti dal collaboratore. Verranno collegati a un risultato finale per evitarne la mera riproposizione. Viene aumentata l’aliquota contributiva dal 2013: chi è iscritto a una gestione separata senza altre coperture previdenziali, pagherà il 28%, pensionati e iscritti ad altra gestione sconteranno il 19%. Nel 2018 aliquote più alte: 33% e 24%. Sul part time viene chiesta più trasparenza ma le norme di manutenzione dei contratti di lavoro parziale restano praticamente inalterate.

Contratti di inserimento over 50. Questi contratti, lascito della legge Biagi scompaiono. Era stato pensato di mantenerli per i disoccupati over 50, ma non se ne è fatto nulla. Restano in vigore quelli in corso e quelli stipulati entro la fine del 2012.

Associati in partecipazione. E’ previsto che per gli associati in partecipazione il numero massimo è fissato a 3 (per svolgere lo stesso tipo di attività). Questo limite non si applica se gli associati sono legati da rapporto coniugale o di parentela entro il terzo grado o di affinità entro il secondo. In caso di violazione scatta la stabilizzazione, anche se cé apporto al lavoro senza partecipazione agli utili.

 

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