ROMA – Anche agli immigrati regolarmente soggiornanti in Italia spetta, al pari dei cittadini italiani, il diritto a ricevere l’assegno di invalidità civile – nel caso in cui abbiano subito una elevata riduzione della capacità lavorativa e versino in disagiate condizioni di reddito – senza che per ottenere il beneficio sia richiesta la condizione della permanenza nel nostro Paese da almeno cinque anni. Lo sottolinea la Cassazione accogliendo il ricorso di una donna del Sud America contro l’Inps che non voleva darle l’assegno.
Con questa decisione i supremi giudici hanno accolto il ricorso presentato dalla signora Espinosa S.X. contro il verdetto emesso dalla Corte di Appello di Genova, nel febbraio 2010, che le aveva negato il diritto a ricevere la pensione di invalidità civile per il periodo precedente all’acquisizione della cittadinanza italiana, conseguita il primo gennaio del 2009, nonostante la donna fosse sposata con un italiano e titolare di permesso di soggiorno. Senza successo l’Inps ha cercato, in Cassazione, con i suoi legali, di ostacolare la richiesta di Espinosa S.X. sostenendo che il diritto all’assegno “è subordinato al possesso di un titolo di legittimazione comportante la permanenza in Italia per almeno cinque anni”. La Suprema Corte ha replicato, ricordando quanto già stabilito dalla Corte Costituzionale nel 2008, che quando uno straniero soggiorna nel nostro Paese, con “carattere non episodico e di non breve durata”, non può essere “discriminato stabilendo nei suoi confronti particolari limitazioni per il godimento di diritti fondamentali della persona, riconosciuti invece ai cittadini”. Adesso la Corte di Appello di Genova deve riaprire la pratica della signora Espinosa e prepararsi a concederle il diritto ai ratei di pensione per i periodi precedenti all’acquisizione della cittadinanza italiana quando, comunque, era in possesso di regolare titolo di soggiorno.