Etruria e le altre tre banche salvate: niente tasse sugli indennizzi

di Redazione Blitz
Pubblicato il 13 Gennaio 2017 - 09:59 OLTRE 6 MESI FA
Etruria e le altre tre banche salvate: niente tasse sugli indennizzi

Etruria e le altre tre banche salvate: niente tasse sugli indennizzi

ROMA – Etruria e le altre banche salvate: niente tasse sugli indennizzi  Niente tasse sugli indennizzi delle obbligazioni delle quattro banche oggetto del decreto “Salva banche” (Banca delle Marche, Banca popolare dell’Etruria e del Lazio, Cassa di risparmio di Ferrara e Cassa di risparmio della provincia di Chieti). L’Agenzia delle Entrate chiarisce infatti (leggi qui il testo della risoluzione) che non è tassabile l’indennizzo erogato dal Fondo di Solidarietà istituito appositamente dalla legge di Stabilità 2016 “per gli investitori persone fisiche che, avendo acquistato obbligazioni dalle banche insolventi oggetto dell’intervento dello Stato, sono stati risarciti con un indennizzo erogato in via forfetaria a seguito di un’apposita istanza, oppure a conclusione di una procedura arbitrale”.

Sotto il profilo fiscale, infatti, spiegano le Entrate in una nota, si tratta di un reintegro patrimoniale che non ha, conseguentemente, rilevanza ai fini delle imposte. La legge di stabilità 2016, ricorda l’Agenzia delle Entrate, ha istituito un Fondo di solidarietà per risarcire, almeno in parte, gli investitori che al 23 novembre 2015 (data di entrata in vigore del decreto), erano in possesso di strumenti finanziari subordinati emessi dagli istituti di credito interessati dalla disciplina introdotta dal dl “Salva banche” .

Norme successive, ricostruisce ancora l’Agenzia, hanno previsto che l’indennizzo fosse accessibile o presentando un’apposita istanza e fosse calcolato forfetariamente sul corrispettivo pagato per l’acquisto degli strumenti, oppure a seguito di arbitrato. La risoluzione pubblicata oggi dalle Entrate tiene conto della risposta fornita all’interrogazione parlamentare del 23 giugno 2016, secondo cui “l’indennizzo forfettario, non parametrato alla mancata percezione dei proventi derivanti dai medesimi strumenti finanziari ma esclusivamente al corrispettivo pagato in sede di sottoscrizione o acquisto dei titoli, ha natura risarcitoria del danno emergente subito dall’acquirente dei titoli in ragione della violazione degli obblighi di informazione e diligenza previsto dalla normativa finanziaria.

Pertanto, in base all’articolo 6, comma 2 del TUIR, l’indennizzo forfetario erogato dal Fondo di solidarietà non è soggetto a tassazione. Lo stesso trattamento si applica anche alle somme erogate attraverso l’attivazione arbitrale, alternativa all’erogazione diretta”.