Imu-Tasi, chi non paga: scuole private (retta sotto 7mila €) e cliniche convenzionate

Imu-Tasi, chi non paga: scuole private (retta sotto 7mila €) e cliniche convenzionate
Imu-Tasi, chi non paga: scuole private (retta sotto 7mila €) e cliniche convenzionate

ROMA – Imu-Tasi, chi non paga: scuole private (retta sotto 7mila €) e cliniche convenzionate. Il decreto firmato il 26 giugno dal ministro del Tesoro Padoan chiarisce criteri e soglie per il pagamento di Imu e Tasi sugli immobili degli Enti non commerciali (Enc), ad esempio, e in grande parte, quelli posseduti dalla Chiesa (le quasi 9mila scuole, parrocchie, oratori, università, musei). Ci sono poi i centri di sanità e assistenza. Il decreto stabilisce che sono Imu esenti le scuole con una retta individuale sotto i 6/7mila euro annui e le cliniche convenzionate, quelle cioè che svolgono il servizio insieme al sistema sanitario nazionale. Per quanto riguarda il settore della ricezione alberghiera, pagheranno l’Imu tutti, dagli hotel ai bed & breakfast.

Scuole private. E’ stato fissato un criterio base: si calcola il costo medio sostenuto in un anno dallo Stato per ogni studente, sopra questa soglia ottenuta pagano le tasse anche le scuole private e parificate. Questo Cms è così fissato per quest’anno: scuola dell’infanzia 5.739 euro, scuola primaria 6.634 euro, istruzione secondaria di primo grado 6.836 euro, istruzione secondaria di secondo grado 6.914 euro. Il parametro risulta forse abbastanza generoso: su Repubblica viene citato il caso del famoso liceo Massimo di Roma che secondo i nuovo parametri diventerà Imu esente laddove fino ad oggi pagava.

Cliniche convenzionate. Se c’è l’accreditamento pubblico, e c’è quasi sempre, le cliniche non pagano Imu e Tasi, a prescindere dalle tariffe che applicano ai pazienti. Le cliniche convenzionate non sono tenute a onorare l’imposta sugli immobili perché la sua attività è “complementare o integrativa rispetto al settore pubblico”. Le cliniche non accreditate possono diventare Imu esenti quando fornisca servizi a titolo gratuito o “dietro versamento di corrispettivi di importo simbolico e comunque non superiore alla metà dei corrispettivi medi previsti per analoghe attività svolte con modalità concorrenziali nello stesso ambito territoriale”.

 

 

I commenti sono chiusi.

Gestione cookie