ROMA – Mini-Imu 2013, chi deve pagare la rata il 16 gennaio 2014? Pubblicato il decreto 133 del 2013 (scarica il testo integrale in PDF) il governo Letta – a meno di ulteriori sorprese di fine anno – ha stabilito che i proprietari di prima casa dovranno pagare il 16 gennaio prossimo una tassa pari al 40% della differenza fra l’aliquota decisa dal Comune di appartenenza e l’aliquota minima dello 0,4%.
Esempio: se il tuo Comune aveva alzato l’aliquota allo 0,6%, tu pagherai il 40% di 0,2%, che è la differenza fra l’aliquota imposta dal tuo Comune e 0,4%.
Chi deve pagare? Chi abita in quei 2.375 Comuni italiani che hanno alzato l’aliquota sull’Imu sopra lo 0,4% (qui l’elenco completo).
Chi avrebbe comunque dovuto pagare? Chi possiede immobili diversi dall’abitazione principale.
Spiega Gino Pagliuca sul Corriere della Sera:
“Nella maggior parte dei casi si pagherà la stessa somma versata a giugno come prima rata. Questo se il Comune abbia mantenuto le stesse aliquote 2012 e che si sia mantenuto il possesso dell’immobile per tutto l’anno. Ci sono alcuni casi particolari : il primo è quello delle abitazioni «di lusso» delle categorie catastali A/1 (abitazioni signorili); A/8 (ville) e A/9 (dimore storiche) che pagheranno anche se si tratta di abitazioni principali, con una detrazione forfettaria di 200 euro. Pagheranno anche le abitazioni degli Iacp, salvo modifiche della legge di Stabilità: per questi immobili il Comune può stabilire un’aliquota specifica (a Milano è lo 0,6%) ed è in ogni caso prevista una detrazione forfettaria di 200 euro. Per questo tipo di alloggi non è stata decisa l’assimilazione agli immobili occupati da assegnatari delle cooperative indivise e delle abitazioni in social housing, il che appare davvero una stranezza legislativa. Una modifica rispetto allo scorso anno riguarda alcune tipologie di immobili della categoria catastale D, come stabilimenti e centri commerciali: aumenta dell’8,33% il valore imponibile; a tutti gli immobili strumentali però la legge riconosce la detrazione del 30% dell’Imu dalle imposte sui redditi”.
Come si calcola il conguaglio dell’Imu 2013?
“Per capire a quanto ammonta l’integrazione bisogna innanzitutto computare quanto si dovrebbe pagare se l’Imu fosse dovuta per intero nella misura decisa dal Comune per il 2013 e poi sottrarre dal risultato l’importo che si pagherebbe con l’aliquota 0,4%, se il risultato di questa seconda operazione è negativo si considera uguale a zero. La somma dovuta dal contribuente ammonta al 40% del risultato della sottrazione.
Consideriamo a titolo di esempio una casa con rendita di 1000 euro e un comune con aliquota per il 2103 dello 0,55%, per comodità di calcolo ipotizziamo l’assenza di figli conviventi (se hanno meno di 26 anni danno diritto ognuno a 50 euro di detrazione). Il contributo sarà di 100,80 euro, che si ottengono sottraendo 472 euro (Imu dovuta con lo 0,4%) da 724 euro (Imu allo 0,55%). Se si calcola il 40% sui 252 euro che risultano dalla sottrazione si ottengono appunto 100,80 euro. Se si è posseduta l’abitazione solo per una parte dell’anno o se comunque il requisito di abitazione principale non c’è stato per 12 mesi il contributo si calcola in proporzione. Se nella casa del nostro esempio si è abitato da gennaio a settembre si pagheranno 9/12, cioè 75,60 euro.
In questa fase però vale sicuramente la pena di farsi i conti, ma certo non è il caso di affrettarsi a pagare, anche perché mancano le istruzioni per farlo ed è quindi meglio aspettare l’anno nuovo. D’altro canto la scadenza del pagamento, ammesso che non si trovi prima una soluzione alternativa, è il 16 gennaio 2014, in concomitanza a quella della prima delle quattro rate annuali dello Iuc, il nuovo tributo previsto dalla legge di Stabilità. Sul fatto che il comuni, riescano nel giro di poche settimane ad avere un’idea chiara della normativa e possano predisporre i moduli dei pagamenti è lecito esprimere qualche dubbio”.
Si paga l’Imu il 16 gennaio su immobili e terreni agricoli?
Nel decreto 133 per i terreni agricoli è prevista l’esenzione dall’Imu, e non cambia se si tratta di terreni coltivati o di terreni solamente posseduti da coltivatori diretti o da contribuenti iscritti alle forme previdenziali degli agricoltori.
Pagano l’Imu i fabbricati agricoli, a meno che non siano utilizzati per lo svolgimento dell’attività imprenditoriale dell’agricoltore. Spiega Pagliuca sul Corriere:
“In pratica se in un immobile ad uso abitativo che sia stato accatastato come A/6 (abitazione rurale) si hanno sia la residenza e il domicilio abituale si può godere comunque delle agevolazioni e quindi si seguono le stesse regole degli appartamenti: si pagherà quindi solo l’integrazione nei Comuni con aliquota superiore allo 0,4%; se non si tratta di abitazione principale si paga secondo l’aliquota specifica stabilita dal Comune. Va comunque detto che gli immobili A/6 hanno di norma rendite catastali molto basse: per dare solo qualche cifra, tra i capoluoghi la città con la rendita maggiore in Italia è Firenze, dove la media per i soli 37 immobili presenti è di 644 euro, a Milano le 482 case A/6 hanno una rendita di 154 euro e a Roma si scende a 137 euro per 464 immobili censiti”.
Sorprese per i contribuenti residenti nei Comuni con aliquota oltre il 4%.
Devono leggere attentamente la delibera del Comune di appartenenza queste tre categorie di contribuenti:
1. Le persone ricoverate in casa di riposo, purché non abbiano dato in affitto la casa di proprietà
2. Gli italiani residenti all’estero iscritti all’Aire che posseggono un’abitazione (non data in affitto) in Italia
3. Chi ha dato in comodato d’uso un’abitazione a un figlio o a un genitore (purché l’immobile non abbia una rendita catastale superiore a 500 euro e chi occupa l’abitazione non abbia un indicatore Isee superiore a 15mila euro).
Spiega il Corriere:
“In questi casi infatti è il Comune a decidere se l’abitazione è assimilata a quella principale o no.
Non si tratta di una differenza da poco: su una casa da 500 euro di rendita in un Comune che applica un’aliquota allo 0,5% e sulle seconde case chiede il massimo con l’assimilazione si pagherebbe un contributo di 34 euro, mentre l’Imu seconda casa è di 890 euro.
Per rendere ufficiali le aliquote deliberate per il 2013 i Comuni che non hanno ancora pubblicato la delibera sul loro sito hanno tempo fino al 9 dicembre;
per le amministrazioni che non pubblicano entro quella data le aliquote 2013 valgono le regole decise per il 2012.
Ci potrebbe forse essere un supplemento: il decreto, all’articolo 2, comma 11, dà ai Comuni la possibilità di aggiornare i bilanci fino al 15 dicembre.
Certo non potranno variare le aliquote per gli immobili diversi dalla prima abitazione, ma non è escluso che si possano modificare quelle oggetto del contributo integrativo”.
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