ROMA – Il ministero dei Trasporti ha tempo fino al prossimo 20 maggio per recepire nel proprio ordinamento legislativo la direttiva europea 2014/45 che stabilisce tra l’altro l’istituzione del cosiddetto certificato di revisione. Le disposizioni dovranno essere operative dall’anno successivo, quindi a partire dal 20 maggio 2018.
Ma cos’è il certificato di revisione? Si tratta in sostanza di un documento che conterrà una serie di dati soprattutto in relazione al chilometraggio, con l’obiettivo di porre un freno alle frodi nell’ambito della compravendita di veicoli usati.
In particolare, la direttiva europea dedica al certificato di revisione l’art. 8.
“Gli Stati membri – si legge – assicurano che i centri di controllo o, se del caso, le autorità competenti che hanno effettuato un controllo tecnico su un veicolo rilascino a quest’ultimo un certificato di revisione che contiene almeno gli elementi standardizzati dei codici armonizzati dell’Unione di cui all’allegato II”.
Ecco quali sono:
1) numero di identificazione del veicolo (numero VIN o numero di telaio);
2) targa di immatricolazione del veicolo e simbolo dello Stato di immatricolazione;
3) luogo e data del controllo;
4) lettura del contachilometri al momento del controllo, se disponibile;
5) categoria del veicolo, se disponibile;
6) carenze individuate e livello di gravità;
7) risultato del controllo tecnico;
8) data del successivo controllo tecnico o scadenza del certificato attuale, se questa informazione non è fornita con altri mezzi;
9) nome dell’organismo che effettua il controllo e firma o dati identificativi dell’ispettore responsabile del controllo;
10) altre informazioni.
“A decorrere dal 20 maggio 2018 e non oltre il 20 maggio 2021 – si legge ancora nella direttiva – i centri di controllo comunicano per via elettronica all’autorità competente dello Stato membro interessato le informazioni contenute nei certificati di revisione da essi rilasciati. Tale comunicazione avviene entro un termine ragionevole dopo il rilascio di ogni certificato di revisione. Fino all’ultima data in precedenza menzionata, i centri di controllo possono comunicare le informazioni pertinenti all’autorità competente con qualsiasi altro mezzo. Gli Stati membri stabiliscono il periodo durante il quale l’autorità competente conserva tali informazioni. La durata di tale periodo non deve essere inferiore a 36 mesi, fatti salvi i regimi fiscali nazionali degli Stati membri”.
“Gli Stati membri provvedono affinché, ai fini del controllo del contachilometri, se di normale dotazione, l’informazione relativa al precedente controllo tecnico sia messa a disposizione degli ispettori non appena disponibile per via elettronica. Qualora si accerti che un contachilometri sia stato manomesso per ridurre o falsare la distanza percorsa da un veicolo, tale manomissione è punibile con sanzioni effettive, proporzionate, dissuasive e non discriminatorie” è scritto nella direttiva.
“Gli Stati membri – conclude l’art.8 – provvedono affinché i risultati del controllo tecnico siano comunicati o resi disponibili quanto prima all’autorità responsabile dell’immatricolazione del veicolo. Tale comunicazione contiene le informazioni presenti nel certificato di revisione”.