ROMA – Con scarso risalto sulla stampa, all’interno della Legge titolata “Emersione e rientro di capitali detenuti all’estero” (del 14 dicembre 2014 n. 186 (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 17 dicembre) è stato introdotto il delitto di autoriciclaggio, previsto dall’ art. 648 ter del codice penale (singolarmente inserito “dopo – il precedente – art. 648 ter che configura il delitto di impiego di beni o utilità di provenienza illecita).
La norma espressamente dispone la pena della reclusione da due ad otto anni e la multa da 5.000 a 25.000 euro per l’autore od il concorrente nel delitto che, con lo scopo di ostacolare l’identificazione dell’origine delittuosa del profitto, impieghi, sostituisca o trasferisca, in attività finanziarie, economiche o speculative, il denaro, i beni o le altre attività provento di altro delitto in modo da ostacolare concretamente l’identificazione della loro provenienza delittuosa.
La pena, invece, è minore: da 1 a 4 anni di reclusione, e alla multa da 2.500 euro a 12.500 euro, se il denaro o i beni provengono dalla commissione di un delitto non colposo punito con la reclusione inferiore nel massimo a cinque anni. Non sono invece punibili le condotte di coloro che hanno destinato il denaro, i beni e le altre utilità alla mera utilizzazione e al godimento personale.
Si tratta di una rivoluzione copernicana, perché sinora, l’autore del reato da cui era derivato il profitto da riciclare rispondeva soltanto per il primo reato (antefatto) e non concorreva nel riciclaggio, per cui venivano puniti gli autori delle condotte di occultamento o reimpiego. Per di più, il legislatore attuale non ha soppresso le clausole di salvaguardia contenute in esordio delle previgenti norme, secondo le quali: della ricettazione e del riciclaggio non rispondeva chi aveva concorso nel reato precedente. Rimane, dunque, nel sistema una stridente contraddizione fra la formula dei reati originali ed il nuovo antiriciclaggio.
Si comprende che il nuovo sia ritenuto un ulteriore deterrente al mascheramento dei capitali illeciti, in quanto duplica la responsabilità del loro titolare. Sennonché, la sua introduzione rompe un dogma da lungo tempo esistente: che l’autore del reato presupposto (quello da cui derivano i proventi illeciti) non possa rispondere dei reati successivi riguardanti l’impiego dei beni. E’ stato così per la ricettazione ad esempio, delitto conosciuto da tempo immemorabile. Era previsto altrettanto anche per il riciclaggio (stanti le sue evidenti affinità con il reato di ricettazione).
La speranza sottostante la nuova incriminazione è di diminuire od eliminare la circolazione del profitto di delitti. Due notazioni meritano di essere svolte. La prima è che la pena, durante il dibattito parlamentare, era stata ritenuta troppo lieve per l’autoriciclaggio di beni derivanti da delitti puniti fino a cinque anni di pena (in questo novero sono compresi diversi reati tributari, il falso in bilancio e, ad esempio, l’abuso di ufficio).
Il secondo: sembra un’anomalia aver sottratto alla punibilità il riutilizzo di capitali per godimento personale. Orbene, l’unica giustificazione che si può rinvenire al differente trattamento previsto per il riutilizzo in attività economiche e il godimento personale trova le sue radici in ragioni di politica economica.
L’uso di beni di provenienza illecita in attività economico-finanziarie altera l’ambito dei rapporti economici e vizia l’andamento del mercato, creando un ingiustificato privilegio per i criminali ed inquinando la concorrenza. L’impiego dei proventi illeciti per il semplice godimento personale consente, invece, di immettere in circolazione denaro ed in qualche modo di favorire l’economia.
Una volontà appartenuta al Governo è quella di incentivare anche l’uso dei risparmi per rilanciare gli acquisti e tale disposizione appare in linea con tale finalità. Infatti, la messa in circolazione del denaro o delle utilità provento del delitto per fini di godimento personale avvantaggerebbe le imprese e le attività commerciali virtuose. La distinzione tra le due ipotesi può risultare complessa, in quanto anche chi investa in borsa i proventi delittuosi può farlo per godere degli ulteriori profitti, tuttavia sembra che tale attività rientri fra quelle punibili. A prima vista, ritengo che la norma intenda per godimento personale soltanto le spese voluttuarie.
La distinzione, tuttavia, non risulta semplice, perché (ad esempio) l’acquisto di un’opera d’arte può essere finalizzato al mero godimento personale, ma al contempo può rappresentare un investimento. In questo caso, perciò, potrebbe arrivarsi all’assurdo che il reato si configuri soltanto al momento della vendita dell’opera, quando si rivela indubbiamente il reale intento che sorreggeva l’acquisto.
Le condotte del nuovo reato sono tre: l’impiego (ossia l’utilizzazione), la sostituzione (che rappresenta una forma di occultamento, in quanto rende altri apparenti titolari dei beni riciclati) ed il trasferimento (idest, qualsiasi atto che comporti l’occultamento dei beni e la loro titolarità); infine, sono le stesse condotte del riciclaggio ordinario. Spetterà alla giurisprudenza ed alla dottrina tracciare la differenza fra le due ipotesi, materia delicata perché comporta la non punibilità di una.
Il reato di autoriciclaggio è inserito fra i delitti contro il patrimonio, tuttavia pare piuttosto sorretto da un interesse di natura superiore e diversa, che coincide con la trasparenza dell’economia, pur non essendo necessario che ne sia alterato l’andamento.
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