Diffamazione, rettifica. Sen. Salvatore Torrisi: bavaglio per soffocare internet

Diffamazione, rettifica. Sen. Salvatore Torrisi: bavaglio per soffocare internet
Salvatore Torrisi, un legge per soffocare internet

Il 2 luglio scorso è stato presentato il disegno di legge n. 903 del Senato, primo firmatario il senatore Salvatore Torrisi del Pdl. Seppur in termini più sintetici, il testo rinnova la volontà di sanzionare la diffusione delle testate telematiche e persino dei blog, già manifestata ampiamente nelle precedenti legislature.

Lo strumento individuato questa volta è l’estensione del reato di omesso controllo, previsto dall’ art. 57 del codice penale e limitato ai direttori responsabili dei quotidiano o periodici, anche al titolare del sito che diffonde una rivista telematica e persino al gestore di un blog.

Il testo del disegno:

“La disposizione di cui al primo comma si applica anche alla persona fisica o giuridica che abbia registrato, presso il Collegio nazionale delle ricerche di Pisa, il sito tramite il quale il reato viene commesso, ovvero, in caso di reato commesso tramite un blog, da individuare attraverso l’indirizzo IP del dispositivo utilizzato per la connessione. Tali soggetti rispondono del reato di cui al primo comma anche quando non cancellino entro 24 ore dalla pubblicazione scritti inseriti autonomamente dagli utenti, tali da configurare la commissione di reati”.

La proposta merita analisi per le serie conseguenze che ne possono derivare ai protagonisti del web.

In primo luogo, riguarda due ordini di soggetti: i titolari dei domini Internet registrati presso Pisa (che comprendono le testate telematiche ed un numero considerevole di siti) ed i blog non registrati. I responsabili di questi, precisa il disegno di legge, vanno identificati attraverso l’indirizzo IP. Si tratta del codice identificativo dello strumento utilizzato per connettersi in Internet e, dunque, per attivare un blog, inserire post e commenti od anche trasmettere mail.

La norma, dunque, assoggetta i titolari dei domini o dei blog alle responsabilità previste oggi per il direttore delle sole pubblicazioni tradizionali. In particolare, l’attuale art. 57 del codice penale prevede che:

“Salva la responsabilità dell’autore della pubblicazione e fuori dai casi di concorso, il direttore o il vice direttore responsabile, il quale omette di esercitare sul periodico da lui diretto il controllo necessario ad impedire che col mezzo della pubblicazione siano commessi reati, è punito, a titolo di colpa, se un reato è commesso con la pena stabilita per tale reato, diminuita in misura non eccedente un terzo”.

Questa la forma di responsabilità che si chiede di estendere anche al web.

Alcune considerazioni critiche possono essere svolte. In primo luogo, ho più volte sostenuto che è divenuta preistorica la norma principale sulla responsabilità del direttore. Le dimensioni degli attuali quotidiani e riviste raggiungono oggi entità incontrollabili, sia per le loro intrinseche dimensioni sia in quanto corredate spesso da cronache locali e supplementi ingombranti. E’, dunque, divenuto palesemente inesigibile per un soggetto fisico effettuare le pregnanti verifiche richieste per evitare reati che non riguardano soltanto la forma esterna degli articoli, ma anche la loro corrispondenza a verità (e dunque controlli impegnativi) per godere della scriminante dell’esercizio del diritto di cronaca.

E’ per tale presa di coscienza che avevo proposto di limitare la responsabilità del direttore ai soli articoli anonimi – come è previsto per gli editori pubblicazioni non periodiche – in modo da raggiungere due risultati: non lasciare impuniti i reati e far sì che un soggetto fisico non risponda per la sola posizione rivestita di quanto commesso da altri. Infatti, va precisato che l’inciso “a titolo di colpa” è divenuto nella giurisprudenza un dato meramente formale e che le condanne sono determinate dal solo ruolo di direttore responsabile. Mi pare, perciò, retriva un’ulteriore estensione dell’area di applicazione di una norma desueta ed in odore d’incostituzionalità.

Per internet v’è di più. Infatti, la pubblicazione tradizionale viene stampata in un momento determinato, quando è completa e non suscettibile di ulteriori modificazioni. Esiste un tempo, se mai breve, in cui è possibile esercitare il controllo su un prodotto statico. Ciò non avviene per le testate telematiche e, tantomeno, per i blog.

Tutti questi prodotti editoriali e non possono subire continue modificazioni nel corso di poche ore per aggiornamenti. Occorre poi affermare che, se è impossibile controllare uno stampato, a maggior ragione diviene impossibile operare controlli intensi sul mondo dinamico del web, sia per le testate telematiche che per i blog. Quanto a questi ultimi, la combinazione tra la prima parte della proposta e la seconda porta a ritenere che il proponente abbia inteso sanzionare – attraverso l’art. 57 – i contenuti inseriti dal titolare o dallo staff, senza considerare che – se così fosse – questi non realizzerebbero il reato accessorio di omesso controllo, ma l’illecito diretto e principale.

La seconda parte è decisamente gravosa per i titolari dei blog. S’impone loro di cancellare entro 24 ore (pena le sanzioni previste dall’art. 57) gli scritti inseriti autonomamente da terzi che configurino reati. L’inadempimento determina l’applicazione delle pene per l’omesso controllo.

Non si tratta di una rettifica, perché l’attività di espunzione deve essere spontanea e non sollecitata da alcuna richiesta dell’interessato. Ebbene, esistono blog di modeste dimensioni, in cui è possibile attuare le operazioni richieste, ma ne sono attivi altri, ben più estesi, in cui i commenti degli utenti si succedono incessantemente e per la loro natura non è sempre evidente se configurino reato (spesso si tratta non di epiteti, ma di narrazioni personali di soprusi patiti, la cui effettività è impossibile verificare).

Così gestire un blog, immuni, diventerebbe un’attività defatigante, se non impossibile. Sarebbe, invece, razionale che dei commenti (come accade per le interviste) dovrebbero rispondere i diretti autori, mentre il titolare del blog, come il direttore responsabile, dovrebbe essere soggetto soltanto all’obbligo di rettifica, senza sanzioni penali correlate. Altrimenti, si verrebbe persino ad introdurre un’inspiegabile disparità di trattamento per cui la situazione della stampa tradizionale sarebbe paradossalmente più favorevole di quella del blog.

 

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