NAPOLI – Imporre al partner l’eiaculazione interna è stupro. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione con una sentenza secondo cui costituisce reato di stupro – e non può essere considerato solo motivo di rammarico per una donna – avere un rapporto sessuale completo e non protetto con una partner consenziente se viene disattesa la sua richiesta di evitare rischi di gravidanza. Si tratta, secondo i giudici, di un comportamento “assolutamente arbitrario, e persino mortificante per la libertà di autodeterminazione” della donna.
La Cassazione che ha annullato con rinvio una ordinanza del Tribunale del riesame di Napoli che aveva ritenuto privo dei connotati della violenza e della prevaricazione una simile modalità di concludere il rapporto sessuale da parte di un ventunenne che, poco dopo il fatto, aveva mandato alla vittima un sms con scritto “ora ti ho rovinata”.
La coppia si era lasciata perché la ragazza non sopportava più la gelosia ossessiva del giovane. Successivamente aveva accettato di rivederlo e di avere un rapporto consumato in macchina in seguito al quale lei lo aveva denunciato, anche per stalking dopo altre chiamate e sms. “Nel caso in cui il contesto è decisamente conflittuale da tempo e caratterizzato, per un verso, dalla decisione di un partner di interrompere la relazione e, per altro verso, dalla decisione dell’altro partner di proseguire ad ogni costo il rapporto interrotto, l’eventuale congiungimento sessuale – avverte la Cassazione rimproverando i giudici di merito – va riguardato in modo più prudente sotto l’aspetto del consenso”.
Secondo i supremi giudici, “non può negarsi che rientri nella libertà di autodeterminazione di uno dei partners quello di concludere il rapporto sessuale” prendendo precauzioni. Sicchè è evidente che laddove la conclusione del rapporto carnale avvenga con modalità contrarie alla volontà del partner, questo caratterizza in negativo il rapporto sessuale che in precedenza era stato accettato a determinate condizioni. Rileva la Cassazione – sentenza 92221 della Terza sezione penale – che “ammettere il contrario, e dunque ricondurre un rapporto sessuale di tal fatta nell’alveo della normalità, significa vanificare la libertà di autodeterminazione del partner, laddove è proprio il bene della libertà della persona a costituire, rispetto al passato, il bene giuridico protetto dalla norma” contro la violenza sessuale.
Con questo verdetto è stata annullata con rinvio l’ordinanza con la quale il Tribunale del riesame di Napoli aveva negato la configurabilità della violenza sessuale a carico di Oscar P., nei confronti del quale era stato emesso il divieto di avvicinamento alla ex anche per stalking. La Cassazione ritiene, invece, che l’accusa di stupro abbia fondamento e il caso sia da rivedere.