“Società pubbliche tra due fuochi”: Giovanni Negri sul Sole 24 ore

"Società pubbliche tra due fuochi": Giovanni Negri sul Sole 24 ore
La sede della corte di Cassazione

ROMA-  Le società pubbliche possono fallire in quanto “privatistiche”.  I loro amministratori però, potrebbero essere considerati funzionari pubblici e quindi essere chiamati a risarcire il danno erariale provocato. A queste conclusioni è arrivata la Corte di cassazione con una sentenza già depositata. Scrive Giovanni negri sul Sole 24 ore che

“Le società pubbliche possono fallire. E questo testimonia della loro natura privatistica. Ma i loro amministratori potrebbero essere considerati funzionari pubblici e quindi essere chiamati a risarcire il danno erariale provocato. A queste due conclusioni arriva la Corte di cassazione con una sentenza già depositata, la n. 22209, di poche settimane fa e con una altra pronuncia delle Sezioni unite che verrà resa nota nei prossimi giorni. Le novità sono emerse al convegno organizzato dalla Associazione albese di studi di diritto commerciale, che ha celebrato quest’anno il ventennale, sul tema «I debitori non fallibili: alternative e punti critici del nuovo diritto fallimentare». Il convegno ha visto l’intervento di magistrati come Luigi Rovelli, Presidente aggiunto della Cassazione, Luciano Panzani, Presidente del tribunale di Torino, e Alida Paluchovsky; docenti come Alberto Jorio e Michele Sandulli; professionisti come Davide Di Russo”.
“Il punto di partenza è rappresentato da una situazione di rilevante problematicità visto che soprattutto sul fronte delle società in house, si discute da tempo se in caso di insolvenza si deve dichiarare il fallimento e se, di conseguenza i loro amministratori devono rispondere davanti alla Corte dei conti al pari dei pubblici funzionari”.
“Su questi punti, a quanto emerso, la Cassazione ha provato a fare chiarezza, stabilendo innanzitutto (il caso riguardava una Srl, che aveva il compito di realizzare e gestire un impianto per lo stoccaggio e smaltimento di rifiuti, detenuta per una quota) che la scelta del legislatore di consentire l’esercizio di determinate attività a società di capitali, e pertanto di perseguire l’interesse pubblico attraverso lo strumento privatistico, ha come conseguenza anche che queste assumono i rischi collegati alla loro insolvenza. In caso contrario, a venire compromessi, sarebbero i principi di uguaglianza e di affidamento dei soggetti che con la società entrano in rapporto, ai quali deve essere permesso di fare ricorso a tutti gli strumenti offerti dall’ordinamento”.
“Inoltre, la Cassazione ha precisato che il fallimento della partecipata non impedisce comunque all’ente locale, rimasto proprietario dei beni necessari all’esercizio di quel servizio, di affidarne la gestione a un nuovo soggetto. Nel frattempo, qualsiasi rischio collegato all’interruzione del servizio potrebbe essere evitato attraverso il ricorso all’esercizio provvisorio previsto dall’articolo 104 della legge fallimentare”.
Per quanto riguarda la responsabilità degli amministratori della società partecipata dall’ente pubblico, le Sezioni unite della Cassazione si apprestano a depositare (il relatore è Renato Rordorf) un’importante sentenza che dovrebbe mettere in luce (ma bisognerà leggere le motivazioni) come possono essere equiparati a pubblici funzionari e, di conseguenza, essere chiamati dalla Procura della Corte dei conti a dovere rispondere per danno erariale. La questione, che riguarda municipalizzate come anche aziende erogatrici di servizi, ha una considerevole rilevanza pratica e ha visto sinora sovrapporsi da parte della stessa Cassazione pronunce con orientamenti contrastanti”.
“Il Convegno si però soffermato anche, con dovizia di riferimenti giurisprudenziali, su altri due temi “caldi” della crisi d’impresa. Da una parte è stato fatto il punto sugli accorgimenti dei giudici nell’affrontare una delle grandi assenze della nostra legislazione, la mancata previsione di norme dedicate al concordato preventivo nei gruppi d’impresa. Escamotage per coordinare le procedure relative alle diverse società con un unico piano, ma masse attive e passive separate a tutela della posizione dei creditori di ciascuna società. Sottolineato anche che il principio secondo cui il debitore risponde delle proprie obbligazioni con tutti i suoi beni, può forse trovare deroga in sede di concordato preventivo con l’assenso dei creditori”.
Sull’amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, infine, è stato rilevato come questa procedura sia inadeguata e non trasparente, prestandosi alle scelte del ministero delle Attività produttive, mentre sarebbe auspicabile un ritorno alla competenza del giudice ordinario, anche perché le pretese grandi imprese sono in realtà società di medie dimensioni, sottratte alla sorte delle loro consorelle senza un vero interesse pubblico che lo giustifichi”.
Gestione cookie