La questione del fermo amministrativo è, da sempre, al centro del dibattito. Ecco alcune eccezioni da conoscere
La tematica del fermo amministrativo, misura adottata per il recupero dei crediti non pagati, torna al centro del dibattito, soprattutto quando riguarda veicoli cointestati. Le interpretazioni giurisprudenziali divergenti rendono complessa la gestione di queste situazioni, evidenziando la necessità di chiarimenti normativi. Proviamo a orientarci nel mare magnum.
Il fermo amministrativo è una misura cautelare utilizzata dagli enti di riscossione per recuperare debiti derivanti da cartelle esattoriali non saldate. Se il contribuente non provvede al pagamento entro 60 giorni dalla notifica, l’agente della riscossione può iscrivere un vincolo su beni mobili registrati, come le automobili.
La procedura inizia con l’invio di un preavviso, che concede al debitore 30 giorni per regolarizzare la propria posizione o richiedere una rateizzazione. Trascorso tale termine senza interventi, il fermo viene iscritto al Pubblico Registro Automobilistico (PRA). Questa misura impedisce la vendita o la rottamazione del veicolo.
Eccezioni al fermo amministrativo
Nonostante la severità della misura, esistono alcune deroghe. Il fermo non può essere applicato se il veicolo:
È strumentale all’attività lavorativa del debitore.
È destinato al trasporto di persone con disabilità.
Auto cointestate: un terreno giuridico incerto
La situazione si complica quando il veicolo oggetto del fermo è cointestato e uno dei proprietari non è debitore. Questa circostanza crea un conflitto tra il diritto dell’ente riscossore a recuperare il credito e quello del comproprietario non debitore di continuare a utilizzare il bene.
In assenza di una normativa chiara, la giurisprudenza si è pronunciata in modo contrastante. Alcune sentenze, come quella della Commissione Tributaria Regionale del Piemonte (n. 1374/2017), considerano il fermo su un veicolo cointestato illegittimo quando uno dei comproprietari non è debitore. Questa misura, infatti, limiterebbe indebitamente il diritto del comproprietario non coinvolto nel debito.
Altre pronunce, come quella della Commissione Tributaria Provinciale di Como (n. 90/2020), hanno invece ritenuto legittimo il fermo, stabilendo che il vincolo può essere applicato anche a veicoli cointestati. In caso di vendita forzata, il ricavato dovrebbe essere suddiviso proporzionalmente tra i comproprietari.
In attesa di un intervento normativo che risolva le discrepanze giuridiche, i contribuenti coinvolti in situazioni simili dovrebbero valutare con un legale esperto le migliori strategie per proteggere i propri diritti.
La questione del fermo amministrativo su auto cointestate rappresenta un esempio di conflitto tra le esigenze di recupero del credito e i diritti dei cittadini. L’auspicio è che future regolamentazioni possano fornire una soluzione equilibrata, garantendo trasparenza e tutela per tutte le parti coinvolte.