Cassazione: “Decreto sviluppo non sana l’usura”

Pubblicato il 19 Dicembre 2011 - 18:15 OLTRE 6 MESI FA

ROMA – Il ‘decreto sviluppo’, convertito in legge lo scorso luglio, ”ha introdotto un regime maggiormente favorevole agli istituti di credito in relazione al reato di usura” ma non ha effetto ”retroattivo” e, dunque, delle nuove norme che hanno elevato il tasso effettivo globale (teg) del credito non possono giovarsi i vertici degli istituti bancari in caso di denuncia da parte di imprese o privati che lamentano l’applicazione di interessi usurari. Lo sottolinea la Cassazione nella prima sentenza (46669) che prende in esame le nuove norme di regolamentazione del mercato del credito.

Il ‘no’ alla retroattivita’ delle nuove norme e’ stato pronunciato in risposta al ricorso con il quale l’ex banchiere Cesare Geronzi, in un processo per usura per fatti addebitatigli quando era presidente della Banca di Roma su denuncia del gruppo imprenditoriale calabrese ‘De Masi’, ne chiedeva l’applicazione.

”La portata dell’intervento innovativo sulla determinazione dei criteri di individuazione del tasso soglia e la mancanza di norme transitorie, certamente non dovuta a disattenzione, denotano che si e’ voluto dare alla normativa (che ha introdotto un regime maggiormente favorevole agli istituti di credito in relazione al reato di usura) operativita’ con esclusivo riferimento a condotte poste in essere dopo la sua entrata in vigore, senza produrre effetti su preesistenti situazioni, regolate dalla normativa precedente”. Per effetto di questa decisione della Suprema Corte – che ha assolto Geronzi, Luigi Abete presidente di Bnl e l’ex presidente di Antonveneta Dino Marchiorello con la formula ”perche’ il fatto non costituisce reato”, data l’esistenza di controverse indicazioni della Banca d’Italia – si apre comunque la strada alle azioni civili del gruppo ‘De Masi’ per risarcimento danni nei confronti delle tre banche che, pur in assenza di condanna penale per i loro vertici, dovranno risarcire i danni per aver prestato soldi a tassi usurari dal 1997 alla fine del 2002. In proposito la Cassazione spiega che per l’ usura essendo ”comunque un illecito avente rilevanza civilistica, non rileva, ai fini risarcitori, che non sia stato accertato il responsabile penale della condotta illecita, in quanto l’azione risarcitoria civile ben potra’ essere espletata nei confronti degli istituti interessati che rispondono, comunque, del fatto dei propri dipendenti”.