ROMA – Il buttafuori della discoteca, o di altri locali pubblici, non può usare per primo i metodi violenti per far desistere i frequentatori da comportamenti scorretti o vietati. Lo sottolinea la Cassazione – con la sentenza 18551 – confermando la condanna per lesioni a carico di un buttafuori della discoteca 'Red Zone' di Perugia che aveva malmenato due sorelle che volevano accedere al privè del secondo piano. In base ai fatti, l'imputato, Carlo S., "innescò una progressione di violenza fisica, strattonando per un braccio una delle due sorelle e tirando un pugno all'altra, nell'intento di esercitare con la forza il proprio compito di controllo sul movimento degli utenti all'interno del locale". Senza successo, l'uomo ha chiesto l'esimente della legittima difesa. I supremi giudici gli hanno replicato che la caratteristica della causa di giustificazione da lui richiesta "è la costrizione dell'agente a porre in essere la reazione necessaria a far fronte al pericolo determinato dall'aggressione altrui, sicchè, in mancanza di tale presupposto, la causa di giustificazione non è fondatamente invocabile". In questo caso, la sorella colpita dal pugno reagì sferrandogli un calcio al basso ventre, ma solo dopo aver subito l'aggressione del buttafuori che adesso dovrà risarcire le due ragazze per i suoi modi violenti.
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