È illecito monitorare in modo sistematico e continuativo la navigazione in Internet dei lavoratori. Il principio è stato ribadito dal Garante privacy che ha vietato ad una società il trattamento dei dati personali di un dipendente segnalando il caso all’autorità giudiziaria.
La società aveva monitorato per nove mesi la navigazione di un lavoratore attraverso un software che era in grado di memorizzare le pagine e i siti web visitati, il numero di connessioni e il tempo trascorso sulle singole pagine.
Nel definire il reclamo, il Garante ha riconosciuto le ragioni del dipendente. L’installazione di un software appositamente configurato per tracciare in modo sistematico la navigazione in Internet del lavoratore violerebbe lo Statuto dei lavoratori, che vieta l’impiego di apparecchiature per il controllo a distanza dell’attività dei dipendenti.
La società non aveva neanche provveduto ad attivare le procedure stabilite dalla normativa qualora tale controllo fosse motivato da «esigenze organizzative e produttive»: in questo caso, si avverte del controllo le rappresentanze sindacali o, in assenza di queste, la Direzione provinciale del lavoro.
Il Garante ha ritenuto inoltre che la società abbia violato la normativa anche perché ha monitorato il dipendente per diverso tempo e in maniera costante. In base alle Linee guida fissate dall’Autorità infatti, i datori di lavoro possono infatti procedere a eventuali controlli ma in modo graduale, mediante verifiche di reparto, d’ufficio, di gruppo di lavoro prima di passare a controlli individuali.