Lavoro: possibile assumere chi è in mobilità in apprendistato

ROMA – Il Testo Unico dell'apprendistato approvato oggi dal Consiglio dei ministri definisce l'istituto come ''un contratto di lavoro a tempo indeterminato finalizzato all'occupazione dei giovani'', ne prevede tre tipologie e nelle disposizioni finali precisa che ''ai fini della loro qualificazione o riqualificazione professionale e' possibile assumere in apprendistato i lavoratori in mobilita'''. Inoltre il decreto stabilisce la ''possibilita', anche con il concorso delle regioni, di finanziare i percorsi formativi aziendali degli apprendisti per il tramite dei fondi paritetici interprofessionali''. Il Testo Unico mette dei paletti, ad esempio, il ''divieto delle parti di recedere dal contratto durante il periodo di formazione in assenza di una giusta causa o di un giustificato motivo''; sancisce che ''il numero complessivo di apprendisti che un datore di lavoro puo' assumere con contratto di apprendistato non puo' superare il 100% delle maestranze specializzate e qualificate in servizio presso il datore di lavoro stesso''; e prevede che per ogni violazione delle disposizioni contrattuali collettive attuative dei principi alla base della disciplina generale dell'Istituto (art. 2, comma 1, lettere a, b, c e d del Testo Unico sull'apprendistato) ''il datore di lavoro e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 600 euro. In caso di recidiva la sanzione amministrativa varia da 300 a 1.500 euro''.

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