Violenza sulle donne, il fatto (politico) della settimana: accordo Meloni-Schlein sui corsi antiviolenza per gli studenti a scuola.
Serviranno? Finalmente comunque una decisione bipartisan. Le due leader si sono telefonate ed hanno siglato un patto di alleanza per affrontare il tema del maschilismo e soprattutto della violenza fisica e psicologica sulle donne.
Palazzo Madama ha vissuto in settimana una giornata di inusuale sintonia fra maggioranza e opposizione spianata dalla intesa telefonica di Giorgia ed Elly.
Nelle ore delle anime scosse dall’omicidio di Giulia Cecchettin, la lotta ai femminicidio ha unito destra, sinistra e centro. È una data da ricordare. Il Senato ha dato via libera all’unanimità al Disegno di Legge del Governo contro la violenza alle donne.
E poi ha approvato due ordini del giorno del Pd che, combinati a uno di maggioranza, accelerano i tempi per una discussione in Aula sulla introduzione dei corsi antiviolenza nelle scuole. Il M5S è rimasto fuori dall’accordo Schlein-Meloni, ma Giuseppe Conte ha garantito che il M5S è “ assolutamente disponibile ad elaborare insieme al Governo un pacchetto di misure educative”.
Poi Conte si è allargato un po’ dicendo:” L’educazione affettiva nelle scuole comporta anche l’educazione sessuale”. Una precisazione che è piaciuta ai Verdi e Sinistra ma che ha messo il dito fra maggioranza e opposizione: l’educazione sessuale nelle scuole è tema che tocca molte e diverse sensibilità.
Comunque il passo più concreto è stato l’approvazione all’unanimità del Disegno di Legge contro la violenza alle donne che prevede pene più severe e vie prioritarie per i processi.
COSA PREVEDE LA LEGGE ANTIVIOLENZA
1. PROTEZIONE DELLA VITTIMA – È stato ampliato l’ambito di applicazione dell’ammonimento del Questore che avvisa il violento sul fatto che le forze dell’ordine sono a conoscenza del rischio che lui possa compiere il reato.
2. L’OBBLIGO DELLE FORZE DELL’ORDINE – Le forze dell’ordine avranno l’obbligo di informare la vittima sui centri antiviolenza presenti sul territorio. In caso di pericolo dovranno avvertire il Prefetto affinché possa adottare misure di vigilanza dinamica.
3. CONTROLLI E INASPRIMENTO DELLE PENE – La legge non solo ha previsto un aumento delle pene ma anche più rapidità nei controlli e nella prevenzione.
4. PREVENZIONE – La legge ha previsto anche il braccialetto elettronico, la distanza minima di avvicinamento, la vigilanza dinamica. Tali misure non potranno durare meno di 3 anni.
5. RISTORO ANTICIPATO – Viene introdotta una provvisionale a titolo di ristoro anticipato rispetto alle sentenze di condanna, in favore delle vittime o dei loro eredi.
6. ARRESTO IN FRAGRANZA DIFFERITA – Subirà la carcerazione chi viene scoperto anche attraverso video, foto o per via telematica.
7. PROCESSI – Viene data la priorità ai processi nei seguenti casi: costrizione o induzione al matrimonio; lesioni permanenti al viso; regentporn; stato di incapacità procurato mediante violenza; lesione personale.
Il “revenge porn” (o porno vendetta) è un fenomeno, peraltro in crescita, e consiste nella condividere pubblica di immagini o video intimi tramite Internet, senza il consenso dei protagonisti degli stessi.
Per arginare questo scempio è stato introdotto il 9 agosto 2019 il cosiddetto “Codice rosso”, una legge ordinaria, uno scudo antiviolenza. Un ombrello di garanzie che il pm assicura nel giro di tre giorni alla persona offesa.