Se il cane fa pipì su muro o auto, un po’ d’acqua vi salverà dalla condanna

Se il cane fa pipì su muro o auto, un po' d'acqua vi salverà dalla condanna
Se il cane fa pipì su muro o auto, un po’ d’acqua vi salverà dalla condanna

ROMA – Quando portate il cane a far pipì premunitevi sempre di una bottiglietta d’acqua: l’accortezza di ripulire le macchine in sosta o i muri dei palazzi sui quali l’amico a quattrozampe ha deciso di “puntare” potrebbe salvarvi da una condanna per imbrattamento. Lo ha stabilito la Cassazione che ha confermato l’assoluzione di un cittadino fiorentino perché l’escamotage della bottiglietta “dimostra che l’imputato si era preoccupato di minimizzare i danni”.

Il caso nasce dalla denuncia del proprietario di un antico palazzo gentilizio di Firenze, sito al civico 9 di via Maggio, contro Massimiliano N., 48 anni, padrone di un cane che aveva alzato la zampa su cotanto bene architettonico, risalente al 1260 e protetto dalle Belle Arti. Per la Cassazione il tempestivo intervento del proprietario con l’acqua avrebbe fatto venir meno il dolo, elemento richiesto perché sussista il reato di imbrattamento.

“E’ un dato di comune esperienza – si legge nella sentenza – che il condurre un cane sulla pubblica via apre la concreta possibilità che l’animale possa imbrattare con l’urina o con le feci beni di proprietà pubblica o privata.

E’ però anche un dato di comune esperienza che, per quanto l’animale possa essere stato ben educato, il momento in cui lo stesso decide di espletare i propri bisogni è talvolta difficilmente prevedibile trattandosi di un istinto non altrimenti orientabile e, comunque, non altrimenti sopprimibile mediante il compimento di azioni verso l’animale che si porrebbero al confine del maltrattamento nei confronti dello stesso.

Ancora, è un dato di comune esperienza – prosegue la Corte – che i cani non esplicano i propri bisogni in luoghi chiusi di privata dimora, con la conseguenza che i possessori dei predetti animali che risiedono in agglomerati urbani si vedono necessitati a condurli sulla pubblica via: non sempre le Autorità locali sono in grado di predisporre luoghi appositi ove detti animali possano espletare i loro bisogni e comunque non può essere escluso che gli animali decidano (con tempi e modalità che non è possibile inibire) di espletare tali bisogni altrove o prima del raggiungimento dei luoghi a ciò deputati”.

Che fare allora? I supremi giudici dettano in proposito le regole per una serena e civile convivenza:

“L’unica limitata sfera di azione che compete a chi è chiamato a condurre sulla pubblica via detti animali – concludono gli ermellini – è quella di agire al fine di ridurre il più possibile il rischio che questi possano lordare i beni di proprietà di terzi, quali i muri di affaccio degli stabili o i mezzi di locomozione ivi parcheggiati”.

Ecco allora che la bottiglietta d’acqua, al pari del sacchetto sanitario può essere un utile e decoroso accorgimento. Mentre il proprietario del palagio Rosselli-Del Turco che aveva presentato ricorso contro l’assoluzione del concittadino dovrà pure pagargli mille euro di spese legali.

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