Aereo ritarda? Devono risarcirti, anche per guasti tecnici

Aereo ritarda? Devono risarcirti, anche per guasti tecnici
Aereo ritarda? Devono risarcirti, anche per guasti tecnici

BRUXELLES – I ritardi aerei vanno risarciti. Anche in caso di guasti tecnici che non sono considerabili “circostanze eccezionali”. Lo ha stabilito la Corte di Giustizia europea, dando ragione ad una donna olandese che aveva fatto causa alla compagnia Klm dopo essere rimasta bloccata a Quito per un guasto all’aereo. E’ arrivata ad Amsterdam con 29 ore di ritardo. Per i giudici europei, oltre all’assistenza, i passeggeri hanno diritto anche ad un risarcimento che va dai 250 ai 600 euro, a seconda della distanza.

La Corte rileva che la compensazione non è dovuta solo se la compagnia aerea “è in grado di provare” che l’annullamento o il grave ritardo del volo sono dovuti a circostanze eccezionali ma specifica che possono essere considerate tali “unicamente se sono collegate ad un evento che non sia inerente al normale esercizio dell’attività del vettore aereo e sfugga, per natura o per origine, all’effettivo controllo di quest’ultimo”. I giudici fanno l’esempio del caso in cui “il costruttore degli apparecchi” o “una competente autorità” rivelassero “che tali apparecchi, già in servizio, presentano un vizio occulto di fabbricazione che incide sulla sicurezza dei voli”.

L’esenzione dalla compensazione è concessa anche “in presenza di danni causati agli aeromobili da atti di sabotaggio o di terrorismo”.

I passeggeri invece vanno compensati per tutti i casi, come quello della signora olandese, in cui il ritardo si è verificato per un guasto “connesso al funzionamento degli aerei”. In questo senso, tipica la vicenda della signora, rimasta a Quito perché la Klm aveva dovuto inviare in Ecuador con un altro volo due pezzi (la pompa del carburante e l’unità idromeccanica) non reperibili in loco e risultati usurati anzitempo.

“I problemi tecnici emersi in occasione della manutenzione degli aeromobili, o a causa di una carenza di manutenzione, non possono costituire circostanze eccezionali, sentenzia la Corte. I giudici rilevano che “un guasto provocato dalla prematura difettosità di alcuni pezzi di un aeromobile costituisce certamente inaspettato” ma aggiungono che “tale evento inaspettato è inerente al normale esercizio dell’attività ed il vettore deve sistematicamente far fronte a problemi tecnici imprevisti”. Resta, per la compagnia aerea, il diritto a rivalersi sul fornitore dei pezzi difettosi. Ma i passeggeri che restano a terra devono essere ricompensati per il danno subito.

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