X

Avvocati, Italia non può rifiutare abilitazione ottenuta all’estero

di FIlippo Limoncelli |11 Aprile 2014 9:17

Avvocati, Italia non può rifiutare chi lo diventa a estero (foto Ansa)

ROMA – L’Italia non può rifiutare l’iscrizione all’albo degli avvocati a quei cittadini italiani che conseguono la qualifica all’estero, in quanto la prassi non costituisce un abuso. Sono le conclusioni a cui è giunto l’avvocato generale della Corte di giustizia Ue Nils Wahl, secondo cui “il semplice fatto che un cittadino scelga di acquisire il titolo di avvocato di un altro Stato membro allo scopo di beneficiare di una normativa più favorevole non costituisce un abuso del diritto”.

Anzi, “la prassi di rifiutare ai propri cittadini che abbiano conseguito il titolo in un altro Stato membro l’iscrizione nella sezione speciale dell’albo prevista per gli avvocati che hanno ottenuto la qualifica all’estero pregiudica il corretto funzionamento della direttiva e compromette i suoi obiettivi”.

Il parere dell’avvocatura generale, non vincolante ma che di norma viene seguito al momento della sentenza, è relativo al caso di Angelo Alberto Torresi e Pierfrancesco Torresi, che si sono fatti riconoscere in Spagna la laurea in giurisprudenza ottenuta in Italia. Questo ha consentito loro di iscriversi come avvocati esercitanti presso l’ordine di Santa Cruz a Tenerife.

Pochi mesi dopo hanno quindi inoltrato domanda di iscrizione all’albo degli avvocati di Macerata nella sezione speciale riservata a chi ha ottenuto la qualifica all’estero, ma il Consiglio dell’ordine non ha preso una decisione nei tempi stabiliti. L’avvocato Ue, che innanzitutto riconosce il diritto del Cnf ad adire la Corte, ricorda che la presentazione all’autorità competente dello Stato membro ospitante (Italia) di un certificato di iscrizione presso l’ordine dello Stato membro di origine (Spagna) è l’unico requisito necessario per l’iscrizione nello Stato membro ospitante. Lussemburgo, infatti, ha già statuito che la direttiva non consente che l’iscrizione di un avvocato nello Stato membro ospitante possa essere subordinata ad ulteriori condizioni. Non può quindi essere attribuita alcuna importanza al fatto che l’avvocato intenda approfittare di una normativa estera più favorevole. Di conseguenza, Wahl ritiene che “una prassi come quella italiana possa pregiudicare, in tale Stato membro, il corretto funzionamento del sistema creato dalla direttiva e quindi compromettere seriamente i suoi obiettivi”.

Solo in casi specifici in cui le autorità dello Stato membro ospitante sospettino una condotta fraudolenta e, in seguito ad un’indagine, accertino un abuso, “non è loro precluso respingere una domanda”. Di norma, invece, conclude l’avvocato della Corte, “la direttiva sul diritto di stabilimento degli avvocati non ammette la prassi di uno Stato membro di rifiutare, con la motivazione dell’abuso del diritto, l’iscrizione all’albo degli avvocati, nella sezione speciale riservata agli avvocati che hanno ottenuto la qualifica all’estero, di cittadini di tale Stato membro che, poco dopo aver ottenuto il titolo professionale in un altro Stato membro, ritornino nel loro Stato membro di origine”.

Scelti per te