Alcol test. Se prendi la pasticca non vale. Cassazione: positività non basta

Pubblicato il 22 Novembre 2012 - 12:29 OLTRE 6 MESI FA
Alcol test: se prendi un farmaco si altera il metabolismo, viene inficiato il risultato

ROMA – Alcol test: se prendi la pasticca non vale. La Corte di Cassazione ha introdotto un cavillo che potenzialmente potrebbe aprire a una pioggia di ricorsi per invalidare il risultato positivo al test. In pratica la Cassazione ha rovesciato l’onere della prova circa l’attendibilità del macchinario dall’imputato al giudice. Se ci sono vizi di di funzionamento o metodi errati di aspirazione è obbligo del giudice valutare quanto siano pertinenti o rilevanti. Per esempio: se assumo farmaci, il test può segnalare lo stato di ebrezza ma non può rilevare l’effetto sul tasso alcolimetrico dovuto all’alterazione del metabolismo.

Il caso concreto. La Corte di Cassazione, che giudica non sul merito ma sul metodo dei gradi di giudizio precedenti, si è espressa in particolare sulla doppia condanna (prima in Tribunale poi in Appello) di D. B., un automobilista giudicato a Monza. La Cassazione (con la sentenza 28388 del luglio 2012) ha rimesso la questione di nuovo alla Corte di Appello: ha accettato la tesi che l’assunzione di farmaci potrebbe essere la causa della positività e non l’aver bevuto più del consentito. Cioè, dal momento che D. B. è affetto da patologia cronica e per questo è costretto a prendere medicinali, non sussiste l’automaticità tra la positività all’alcol test e la condanna per il reato di cui all’articolo 186 c.d.s.

E’ evidente che per gli avvocati si apre un’insperata breccia per ribaltare le sentenze praticamente obbligate in caso di positività. Sarà una corsa a denunciare ogni tipo di malattia pregressa e latente, pioveranno certificati di ogni tipo, ci sarà un’asta per quotare il farmaco che reagisce meglio, che altera di più il metabolismo. Va ricordata anche un’altra deliberazione della Cassazione: è vero che è vietato rifiutare di sottoporsi ai controlli, ma una norma stabilisce che in assenza di incidente stradale l’automobilista può rifiutarsi di seguire la pattuglia in un’altra sede distante. E’ obbligatorio, fra l’altro, che all’automobilista vada detto espressamente che può farsi assistere da un avvocato durante le operazioni di alcol test. Altro motivo di inattendibilità del macchinario? Se la temperatura è sotto lo zero la patente è salva. Con l’aiuto del quotidiano Libero, ricordiamo le condizioni che portano alla sanzione e ciò che può consentire un rifiuto.

Sanzioni. Per un tasso alcolemico compreso tra 0,5 g/l e 0,8 g/l si rischiano un’ammenda da 500 a 2.000 euro, la sospensione della patente da 3 a 6 mesi e la sottrazione di 10 punti dalla patente. Per valori tra 0,8 g/ le 1,5 g/l si rischiano un’ammenda da 800 a 3.200 euro e l’arresto fino a 6 mesi con sospensione della patente per un periodo di tempo variabile tra 6 mesi e 1 anno. Per valori oltre 1,5 g/l si rischiano un’ammenda tra 1.500 e 6.000 euro e l’arresto da 6 mesi ad 1 anno, con un minimo di 6 mesi. La sospensione della patente da 1 a 2 anni e la confisca del veicolo con una sentenza di condanna.

Rifiuto. Un conducente che senza giustificato motivo rifiuta di sottoporsi al controllo dell’etilometro commette un illecito penale punibile con l’arresto da tre mesi ad un anno, un’ammenda da 1.500 a 6.000 euro, la sospensione della patente per un periodo da 6 mesi a 2 anni e la revoca nel caso in cui il conducente sia stato condannato per il medesimo reato nei due anni precedenti e la confisca del veicolo. Ma la Cassazione ha stabilito che, in assenza di un incidente stradale, l’automobilista a cui viene chiesto di sottoporsi all’alcol test può rifiutarsi di seguire la pattuglia in un’altra sede distante.