Atac, maxi multa da Antitrust per corse cancellate senza preavviso. Tar del Lazio conferma

di redazione Blitz
Pubblicato il 30 Gennaio 2018 - 16:22 OLTRE 6 MESI FA
Il Tar del Lazio conferma la maxi multa ad Atac per corse cancellate e ritardi

Atac, maxi multa da Antitrust per corse cancellate senza preavviso. Tar del Lazio conferma

ROMA – Corse cancellate senza preavviso, ritardi e mancata informazione ai consumatori. Per questo il Tar del Lazio ha confermato la maxi multa comminata dall’Antitrust all’Atac, l’azienda che gestisce il trasporto capitolino.

La condotta dell’Atac, è la tesi dell’Antitrust, “legittimamente è stata ritenuta scorretta, in quanto contraria ai canoni di diligenza richiesti, nonché ingannevole”. Così il Tar del Lazio ha respinto  un ricorso dell’azienda di trasporti romana per contestare la maxi sanzione da 3,6 mln di euro inflittale a luglio 2017.

La pratica commerciale sanzionata consisteva “nel frequente e sistematico mancato rispetto dell’orario diffuso presso le stazioni e attraverso il sito Internet” nonché nella “mancata diffusione preventiva di informazioni riguardo all’impossibilità di effettuare determinate corse”. È stato proposto un ricorso al Tar volto da un lato a contestare la competenza e la potestà istruttoria e sanzionatoria dell’Autorità, e dall’altro ad escludere che la condotta sanzionata fosse una pratica commerciale scorretta.

Per il Tar “non vi è dubbio – si legge nella sentenza – che la carenza sistematica di corse nonché la mancata, tempestiva, informativa alla stessa utenza, in ordine alla probabilità che alcuni treni sarebbero stati soppressi, risultano idonee a fondare l’intervento di Agcm”.

I giudici amministrativi premettono che “la tutela dei consumatori-utenti costituisce un obiettivo di preminente rilievo”: per questo condividono il provvedimento dell’Antitrust che “ha osservato che ‘la soppressione delle corse, indipendentemente dalla successiva rimodulazione delle stesse, ha sostanzialmente vanificato la valenza informativa dell’orario diffuso, dal momento che esso non ha molto spesso trovato corrispondenza con la reale consistenza del servizio di trasporto ferroviario effettivamente offerto da Atac in tutto il periodo oggetto di osservazione”.

Infine “la carenza di diligenza di Atac, nel non rendere in tempo utile edotto il consumatore finale del servizio di trasporto reso onde garantire allo stesso la possibilità di decidere di avvalersi di un sistema di trasporto alternativo e diverso da quello fornito dalla stessa Società, deve ritenersi rilevante ai fini sanzionatori”. E la multa elevata da Antitrust “contiene una sufficiente e congrua motivazione a suffragio della determinazione della sanzione”.