Atei e agnostici non vanno discriminati. Cassazione: Anche loro hanno diritto al loro credo

ROMA – Anche atei e agnostici hanno “diritto a professare un credo che si traduce nel rifiuto di una qualsiasi confessione religiosa”. Lo afferma la Cassazione accogliendo un ricorso dell’Unione atei e agnostici razionalisti (Uaar) in un giudizio civile promosso dall’associazione contro il Comune di Verona. 

La sentenza riconosce il cosiddetto pensiero religioso “negativo” come “espressione della libertà di coscienza sancita dall’articolo 19 della Costituzione” ed è quindi “tutelato a livello nazionale e internazionale, al pari e nella stessa misura del credo religioso positivo, che si sostanzia invece nell’adesione ad una determinata confessione religiosa”.

I fatti risalgono all’estate 2013, quando l’Uaar aveva chiesto all’amministrazione scaligera di affiggere 10 manifesti con la parola “Dio”, con la D in stampatello barrata con una crocetta e le successive lettere “io” in corsivo e sotto la didascalia, a caratteri più piccoli: “10 milioni di italiani vivono bene senza D. E quando sono discriminati c’è l’Uaar al loro fianco”.

La Giunta comunale aveva respinto l’istanza sostenendo che il contenuto dei manifesti fosse “potenzialmente lesivo” nei confronti di qualsiasi religione. L’Uaar, dunque, si era rivolta all’autorità giudiziaria, affinché dichiarasse il carattere discriminatorio del rifiuto del Comune di Verona.

Sia il tribunale che la Corte d’appello di Roma avevano rigettato il ricorso dell’associazione: di diverso avviso la prima sezione civile della Cassazione, che con l’ordinanza depositata oggi, invita a non ammettere discriminazioni.

Servirà ora un appello bis. Nel riesaminare il caso, la Corte d’appello di Roma dovrà attenersi ad alcuni principi di diritto enunciati dai supremi giudici citando la Costituzione italiana, il Concordato del 1984, “dai quali si desume – scrivono – l’esistenza nell’ordinamento del principio di laicità dello Stato”, la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea e la Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo.

In particolare, sottolinea la Cassazione, “deve essere garantita la pari libertà di ciascuna persona che si riconosca in una fede, quale che sia la confessione di appartenenza, ed anche se si tratta di un credo ateo o agnostico, di professarla liberamente”.

Quindi, dal “riconoscimento del diritto di libertà di coscienza anche agli atei o agnostici, discende il diritto – aggiunge la Corte – di questi ultimi di farne propaganda nelle forme che ritengano più opportune, attesa la previsione aperta e generale dell’articolo 19 della Costituzione”.

Certo, si legge ancora nell’ordinanza, “il diritto di propaganda e diffusione del proprio credo religioso non deve tradursi nel vilipendio della fede da altrui professata, secondo un accertamento che il giudice di merito è tenuto ad effettuare con rigorosa valutazione delle modalità con le quali si esplica la propaganda o la diffusione, denegandole solo quando si traducano in un’aggressione o in una denigrazione della diversa fede o in una denigrazione della diversa fede da altri professata”.

Infine, concludono i giudici, il principio di “parità di trattamento”, contenuto nella direttiva europea sulle pari opportunità (78/2000) e nel Testo unico sull’immigrazione (dlgs 286/1998), “impone che venga assicurata una forma di uguaglianza tra tutte le forme di religiosità, in esse compreso il credo ateo o agnostico”.

E “la sua violazione integra la discriminazione vietata, che si verifica quando, nella comparazione tra due o più soggetti, non necessariamente nello stesso contesto temporale, uno di essi è stato, è, o sarebbe avvantaggiato rispetto all’altro, sia per effetto di una condotta posta in essere direttamente dall’autorità o da privati, sia in conseguenza di un comportamento, in apparenza neutro, ma che abbia comunque una ricaduta negativa per i seguaci della religione discriminata”. (Fonte: Agi).

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