Le multe per eccesso di velocità elevate con autovelox a bordo strada su veicoli in borghese delle forze dell’ordine possono essere impugnate e annullate se l’autovelox, seppure preceduto da cartello che avvisa della sua possibile presenza, non è ben visibile da parte di automobilisti, camionisti o motociclisti.
La nuova interpretazione ‘restrittiva’ delle norme del Codice della Strada è contenuta nell’Ordinanza 4002 della Corte di Cassazione, che cassa una sentenza del Tribunale di Vicenza e apre la strada alla possibilità di un gran numero di ricorsi da parte di guidatori multati per eccesso di velocità con apparecchi montati su ‘auto civetta’.
Cassazione: autovelox deve essere visibile, anche a bordo di auto civetta, o multa nulla
Nel pronunciamento, i giudici chiariscono: “L’articolo 142 comma 6-bis del Codice della Strada, che dispone che le postazioni di controllo sulla rete stradale per il rilevamento della velocità devono essere preventivamente segnalate e ben visibili, va interpretato nel senso che, tanto per le postazioni fisse quanto per quelle mobili, il requisito della preventiva segnalazione della postazione ed il requisito della visibilità della stessa sono distinti ed autonomi e devono essere entrambi soddisfatti ai fini della legittimità della rilevazione della velocità effettuata tramite la postazione”.
L’impugnazione dell’automobilista per una multa per eccesso di velocità con autovelox
Nel caso oggetto di valutazione da parte della Cassazione, un automobilista aveva impugnato una sanzione per eccesso di velocità elevata dalla polizia tramite autovelox installato su un’auto civetta, in sosta a bordo strada e priva dei colori istituzionali.
Sia il Giudice di Pace di Thiene sia il Tribunale di Vicenza avevano respinto il ricorso presentato dall’automobilista (che andava a 62 km/h in un tratto con velocità massima a 50 km/h). Ricorso che, invece, è stato accolto dalla Corte di Cassazione.
Multe con autovelox, il precedente della Direttiva Maroni
Nella motivazione della decisione i giudici hanno ricordato come già la circolare del Ministero dell’Interno del 14/08/2009 (la cosiddetta Direttiva Maroni) preveda che “le postazioni di controllo mobili possono essere rese ben individuabili ricorrendo, ove possibile, all’impiego di autoveicoli di servizio con colori istituzionali”.
“In alternativa, quando si ha utilizzato un veicolo di serie nella disponibilità della pubblica amministrazione, la visibilità della postazione può essere garantita con la collocazione sul veicolo o in corrispondenza di esso di un segnale conforme a quello previsto per le postazioni fisse, ovvero facendo uso di un dispositivo supplementare a luce lampeggiante blu di tipo mobile”.