Ti saltano i nervi e imprechi col datore di lavoro? Non può licenziarti

ROMA – Se il dipendente perde le staffe una volta e impreca contro il datore di lavoro questo non è sufficiente per giustificare il licenziamento da parte di un’azienda. Lo sottolinea la Cassazione che spiega come un ”comportamento per quanto grave, se avente carattere episodico”, non può giustificare un provvedimento del genere da parte del datore di lavoro soprattutto se il dipendente è sempre stato ligio al suo dovere. Non basta, quindi, un singolo “rimprovero ufficiale” per poter licenziare.

Così la Sezione lavoro della Cassazione ha confermato il reintegro sul posto di lavoro di una signora calabrese che lavorava in una casa di cura nella provincia di Catanzaro, licenziata nel 2002 dopo aver ricevuto una ”nota di contestazione” dal datore di lavoro nella quale si rimproverava la dipendente di essere rientrata in servizio senza autorizzazione in un periodo di congedo e di aver pronunciato in quell’occasione ”espressioni offensive nei confronti di un superiore”.

Sia il giudice del lavoro di Catanzaro che la Corte di Appello, però, non avevano ritenuto l’episodio di ”particolare gravità” tale da legittimare il licenziamento come previsto dal contratto collettivo di categoria. Dello stesso parere la Corte di Cassazione che nella sentenza n.3042 che ha dato ragione ai giudici di merito ”con la considerazione che un comportamento, per quanto grave, se avente carattere episodico e se riconducibile ad un dipendente che mai aveva dato luogo a censure comportamentali, non può dar luogo ad un giudizio di particolare gravità. Si tratta di una valutazione di merito – conclude la Cassazione – che in quanto congruamente motivata e logicamente articolata, non è censurabile in sede di legittimità”.

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