Cannabis light, perché non si può vendere negli smartshop. Le motivazioni della sentenza Cannabis light, perché non si può vendere negli smartshop. Le motivazioni della sentenza

Cannabis light, perché non si può vendere negli smartshop. Le motivazioni della sentenza

Cannabis light, perché non si può vendere negli smartshop. Le motivazioni della sentenza
Cannabis light, perché non si può vendere negli smartshop. Le motivazioni della sentenza

ROMA – “La coltivazione della cannabis è consentita senza necessità di autorizzazione ma possono essere ottenuti esclusivamente prodotti tassativamente elencanti dalla legge 242 del 2016: possono ricavarsi alimenti, fibre e carburanti ma non hashish e marijuana”. E non vale come scriminante il livello di Thc inferiore allo 0,6%. Così Le Sezioni Unite penali fissano, nelle motivazioni della sentenza emessa a fine maggio, i limiti della nuova legge sulla filiera della canapa, stabilendo che resta reato la vendita della cannabis, anche nella sua forma “light”, se “in concreto” ha un effetto drogante. 

Quello che occorre verificare non è la percentuale di principio attivo, ma l’idoneità “in concreto” a produrre un “effetto drogante”. Così le Sezioni Unite della Cassazione, fissano nelle motivazioni della sentenza emessa a fine maggio i limiti della legge 242 del 2016, a seguito della quale sono nati in tutta Italia migliaia di cannabis shop. Si applica la legge sulle droghe in caso di vendita al pubblico di prodotti derivanti dalla cannabis light, anche se l’olio, le inflorescenze e la resina presentano un Thc sotto lo 0,6%.

“La commercializzazione al pubblico della cannabis sativa light – scrivono le Sezioni Unite nel principio di diritto, fissato con la sentenza numero 30475 – e in particolare di foglie, inflorescenze, olio, resina, ottenuti dalla coltivazione di tale varietà di canapa, non rientra nell’ambito di applicabilità della legge 242 del 2016”, sulla filiera della canapa, “che qualifica come lecita unicamente l’attività di coltivazione delle varietà ammesse” ed “elenca tassativamente i derivati che possono essere commercializzati”, pertanto tutte le altre condotte rientrano nelle ipotesi punite dalla legge sulle droghe, “anche a fronte di un contenuto di thc inferiore ai valori indicati dalla legge 242”, che fissa il limite, appunto, dello 0,6%, “salvo che tali derivati siano, in concreto, privi di ogni efficacia drogante o psicotropa”.

Pertanto, “si impone – aggiunge la Cassazione – l’effettuazione della puntuale verifica della concreta offensività delle singole condotte, rispetto all’attitudine delle sostanza a produrre effetti psicotropi”, significa che “occorre verificare la rilevanza penale della singola condotta, rispetto alla reale efficacia drogante delle sostanze oggetti di cessione”. (fonte Ansa)

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