ROMA – È reato commercializzare i prodotti derivati dalla cannabis light. È la decisione presa questo pomeriggio dalle sezioni unite penali della Cassazione, presiedute dal presidente aggiunto Domenico Carcano.
“Integrano il reato” previsto dal Testo unico sulle droghe (articolo 73, commi 1 e 4, dpr 309/1990) “le condotte di cessione, di vendita, e, in genere, la commercializzazione al pubblico, a qualsiasi titolo, dei prodotti derivati dalla coltivazione della cannabis sativa L, salvo che tali prodotti siano in concreto privi di efficacia drogante”. Questa la massima provvisoria emessa dalle sezioni unite, dopo la camera di consiglio di oggi. La commercializzazione di cannabis ‘sativa L’, spiegano i supremi giudici, “e in particolare di foglie, inflorescenze, olio, resina, ottenuti dalla coltivazione della predetta varietà di canapa, non rientra nell’ambito di applicazione della legge 242 del 2016”, sulla promozione della coltivazione e della filiera agroindustriale della canapa.
Con la loro informazione provvisoria – alla quale nelle prossime settimane dovrà seguire il deposito della sentenza con le motivazioni – i giudici della Corte osservano che la legge del 2016 “qualifica come lecita unicamente l’attività di coltivazione di canapa delle varietà iscritte nel catalogo comune delle specie di piante agricole” che “elenca tassativamente i derivati dalla predetta coltivazione che possono essere commercializzati”. (fonte AGI)
Il ministro Matteo Salvini aveva lanciato una battaglia contro i negozi di cannabis light un mese fa. Le prime tre chiusure erano state decise in provincia di Macerata. La vendita della cosiddetta cannabis light è regolata infatti da una legge del 2016 e si basa su un principio base: è ammesso il commercio di prodotti a base di canapa purché il loro contenuto di Thc (vale a dire la sostanza che dà effetti psicotropi) sia inferiore allo 0,6%.