Cassazione, casa coniugale alla ex anche se i figli ci abitano saltuariamente

L’ex marito – separato con figli maggiorenni conviventi con la moglie e non autosufficienti – non può chiedere l’assegnazione della casa coniugale di sua esclusiva proprietà nel caso in cui i figli risiedano solo saltuariamente nella casa assegnata alla madre e vivano per lo più altrove per motivi di studio o perché alla ricerca di un lavoro.

Lo sottolinea la Cassazione respingendo il ricorso di un marito separato che voleva l’assegnazione della casa coniugale, della quale era proprietario al cento per cento, sostenendo che ormai il figlio maggiorenne non viveva più lì con la madre e ci tornava solo di rado. “La presenza del figlio soltanto saltuaria per la necessità di assentarsi per motivi di studio e lavoro – scrive la Suprema corte nella sentenza 6861 – anche per non brevi periodi, non può far venire meno di per sé il requisito dell’abitare, sussistendo pur sempre un collegamento stabile con l’abitazione del genitore, ove il figlio ritorni ogni volta che gli impegni glielo consentano”.

Peraltro, aggiungono i supremi giudici, il trasferimento del figlio in un altro Comune, risultante dai registri anagrafici “potrebbe essere collegato a una ricerca di lavoro, magari provvisoria”. Dunque rimane nella disponibilità della ex moglie la casa coniugale intestata al solo marito anche nel caso in cui i figli ci vivano solo per brevi periodi.

I commenti sono chiusi.

Gestione cookie