Cassazione: “Dire omosessuale non è offensivo, nemmeno a un etero”

Cassazione: "Dire omosessuale non è offensivo, nemmeno a un etero"
Cassazione: “Dire omosessuale non è offensivo, nemmeno a un etero”

ROMA – Dire omose$suale non è offensivo. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione che ha annullato senza rinvio la condanna per diffamazione inflitta da un giudice di Pace di Trieste, nel marzo 2015, a un uomo argentino di 70 anni. Secondo i supremi giudici “è cambiato il contesto storico”, per cui il termine omoses$uale non ha più quel “significato intrinsecamente offensivo” come avveniva in passato. Anzi l’appellattivo “non è da ritenersi lesivo della reputazione neppure se rivolto ad un eterose$suale”.

La sentenza numero 50659 cancella ogni pregiudizio dalla parola “omoses$uale” che, diversamente da altri “appellativi” che invece mantengono un carattere “denigratorio”, è entrata nell’uso corrente e attiene alle “preferenze se$suali dell’individuo”, assumendo di per sé “un carattere neutro”.

La condanna per diffamazione, ora annullata, era stata inflitta a Carlo Alberto Chichiarelli, noto alle cronache romane per un credito di 13 milioni e mezzo di euro da parte del Comune di Roma oltre che per l’espropriazione dei terreni di Tor Bella Monaca appartenuti al Conte Romolo Vaselli, del quale era diventato erede per via di una liaison sentimentale. Chichiarelli, argentino di 70 anni aveva usato il termine omosessuale riferendosi ad un avversario con il quale era in lite per motivi legati alla moglie, nell’ambito di una causa non meglio speccificata.

Contro la condanna penale inflittagli in primo grado, con una sanzione pecuniaria di entità non nota, Chichiarelli ha fatto ricorso direttamente in Cassazione, saltando l’appello e sostenendo che la parola omosessuale ha ormai perso “qualsiasi carattere lesivo” nell’evoluzione “del linguaggio comune”. E i giudici gli hanno dato ragione.

“La tipicità della condotta di diffamazione – scrive la Suprema Corte – consiste nell’offesa alla reputazione: è dunque necessario che i termini dispiegati o il concetto veicolato, nel caso di comunicazione scritta o orale, siano oggettivamente idonei a ledere la reputazione del soggetto” al quale sono rivolti. Fatta questa premessa, i supremi giudici affermano che “è innanzi tutto da escludere che il termine omose$suale utilizzato dall’imputato abbia conservato nel presente contesto storico un significato intrinsecamente offensivo come, forse, poteva ritenersi in un passato nemmeno tanto remoto”.

“A differenza di altri appellativi che veicolano il medesimo concetto con chiaro intento denigratorio secondo i canoni del linguaggio corrente, il termine in questione – prosegue il verdetto – assume un carattere di per sé neutro, limitandosi ad attribuire una qualità personale al soggetto evocato ed è in tal senso entrato nell’uso comune”. Inoltre, gli ermellini escludono che “la mera attribuzione” della “qualità” di omose$suale, “attinente alle preferenze sessuali dell’individuo”, abbia di per sé “carattere lesivo della reputazione del soggetto passivo e ciò tenendo conto dell’evoluzione della percezione della circostanza da parte della collettività”.

Con parole chiare, la sentenza conclude dicendo che “il termine utilizzato non può ritenersi effettivamente offensivo” nemmeno se pronunciato o scritto con “intento denigratorio”. Per l’ex combattente montoneros, pena annullata senza rinvio “perché il fatto non sussiste”.

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