Cassazione: chi dorme al lavoro non può essere licenziato

Fare un “pisolino” mentre si lavora, magari perché stanchi dopo tante ore di servizio, non può essere punito con il licenziamento. Lo ha stabilito  la Cassazione  che ha accolto il ricorso di un metronotte licenziato dopo essere stato “pizzicato” mentre dormiva nelle ore di turno.

In primo grado, Claudio P. era stato reintegrato al suo posto di lavoro con diritto al risarcimento dei danni, dal tribunale di Verona che aveva ritenuto sproporzionato e non corretto il licenziamento in tronco. In appello, invece, la Corte di Venezia, nel 2006, aveva dato ragione alla società convalidando il licenziamento per giusta causa spiegando che, in un caso del genere, si potevano non osservare le procedure previste per le contestazioni disciplinari e procedere all’espulsione immediata del dipendente assonnato. Il metronotte, tra le altre cose, era recidivo:  già nel novembre del 2000 si era addormentato durante il servizio. Ma questo episodio non gli era stato contestato e non aveva portato a nessuna sanzione.

Ad avviso della Suprema Corte, infatti, «il licenziamento motivato da una condotta colposa o comunque manchevole del lavoratore, indipendentemente dalla sua inclusione o meno tra le misure disciplinari dello specifico rapporto di lavoro, deve essere considerata di natura disciplinare e quindi deve essere assoggettato alle garanzie dettate in favore del lavoratore», pertanto la contestazione deve essere fatta in forma scritta e il dipendente deve essere messo in condizione di difendersi anche tramite un rappresentante sindacale.

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