Cassazione vieta diffusione foto segnaletiche: privacy batte diritto di cronaca

Cassazione vieta diffusione foto segnaletiche: privacy batte diritto di cronaca
Cassazione vieta diffusione foto segnaletiche: privacy batte diritto di cronaca

ROMA – Cassazione vieta diffusione foto segnaletiche: privacy batte diritto di cronaca. Una foto segnaletica, con le posizioni forzate di fronte e profilo, con i numeri sottostanti che lo identificano e iscrivono necessariamente nello schedario giudiziario, non si possono pubblicare, neanche in presenza del diritto di cronaca. Lo ha stabilito una sentenza della Corte di Cassazione che aggiorna fra l’altro una sentenza precedente (n. 194 del 2014) che anche raccogliendo l’istanza della privacy del soggetto fotografato faceva eccezione considerando l’importanza eventuale rivestita dalla notizia e per questo pubblicabile quale esercizio del diritto di cronaca, a condizione di “sbianchettare” i numeri identificativi.

La nuova sentenza stabilisce che “in materia di tutela dell’immagine, la pubblicazione su un quotidiano della foto di una persona in coincidenza cronologica con il suo arresto deve rispettare, ai fini della sua legittimità, non soltanto i limiti della essenzialità per illustrare il contenuto della notizia e del legittimo esercizio del diritto di cronaca (fissati dagli artt. 20 e 25 della legge n. 675 del 1996 applicabile pro tempore alla fattispecie in esame e riprodotti nell’art. 137 del codice della privacy), ma anche le particolari cautele imposte a tutela della dignità della persona ritratta dall’art. 8, primo comma, del codice deontologico dei giornalisti, che costituisce fonte normativa integrativa; l’indagine sul rispetto dei suddetti limiti nella pubblicazione della foto va condotta con maggior rigore rispetto a quella relativa alla semplice pubblicazione della notizia, tenuto conto della particolare potenzialità lesiva della dignità della persona connessa alla enfatizzazione tipica dello strumento visivo, e della maggiore idoneità di esso ad una diffusione decontestualizzata e insuscettibile di controllo da parte della persona ritratta”.

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