Treviso, la fidanzata lo lascia e lui tenta di violentare la madre di lei. Una foto d'archivio Ansa Treviso, la fidanzata lo lascia e lui tenta di violentare la madre di lei. Una foto d'archivio Ansa

Chieti Scalo, coppia troppo rumorosa a letto. Gli ospiti del bed and breakfast chiamano i carabinieri

Una coppia troppo rumorosa a letto mette in imbarazzo gli altri ospiti di un bed and breakfast a Chieti Scalo che chiamano i carabinieri.

In un bed and breakfast di Chieti Scalo, sono dovuti intervenire i carabinieri per mettere a tacere una coppia troppo rumorosa sotto le lenzuola.

Il tutto è avvenuto venerdì sera, quanto gli altri ospiti della struttura, hanno telefonato al 112 per il troppo “rumore” che si udiva da una stanza della struttura.

I vicini, in evidente imbarazzo, hanno spiegato ai militari dell’Arma cosa stava accadendo.

“Qui non si riesce a dormire, fate qualcosa” ha riferito qualcuno alla centrale dei carabinieri.

Uno degli ospiti sosteneva che le grida erano così forti da metterlo in difficoltà davanti al figlio piccolo che chiedeva spiegazioni.

E così, appurato che le chiamate non fossero uno scherzo, i carabinieri si sono recati sul luogo.

Alla vista dei carabinieri la coppia ha capito che era meglio abbassare i toni della performance.

I due amanti hanno evitato una denuncia con l’accusa di disturbo alla quiete pubblica. (fonte Il Centro)

Quiete pubblica, cosa dice la legge

Come recita la legge infatti, perché possa ritenersi integrato l’illecito in parola (tecnicamente si tratta del “disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone” ex art. 659 c.p.) occorre quindi che le condotte siano “siano potenzialmente idonee a disturbare le occupazioni o il riposo di un numero indiscriminato di persone secondo il parametro della normale tollerabilità, indipendentemente da quanti se ne possano in concreto lamentare” (Cass. n. 30156/2017).

Non sarà insomma assolutamente sufficiente dimostrare che quel rumore disturba alcune, determinate persone, ma sarà necessario l’accertamento della diffusività del disturbo, cioè della sua idoneità a disturbare un numero indeterminato di persone; cioè appunto, a disturbare la quiete pubblica.

Essa, e non la tranquillità del singolo, è il bene protetto dalla norma di cui all’art. 659 c.p.

La tutela della pubblica quiete implica l’assenza di disturbo per quella che è la pluralità dei consociati; non il singolo, dunque, ma la collettività che si trovi nelle vicinanze. (fonti IL CENTRO, CONDOMINIOWEB)

 

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