Nel codice della strada, da domani 1 febbraio, viene aggiunto un articolo, il 93 bis, con la legge 238 del 23 dicembre 2021, pubblicata il 17 gennaio nella Gazzetta Ufficiale (“disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea, Legge europea 2019-2020”).
Codice della strada, cosa cambia per chi ha una targa straniera
Come spiega Antonio D’Agostino, vicepresidente associazione Polizia locale comandi del Lazio, “dal 1 febbraio tutti i veicoli a targa straniera di proprietà di persone fisiche o giuridiche residenti in Italia potranno circolare (a prescindere da chi li guida) non oltre tre mesi da quando il proprietario ha stabilito la sua residenza nel nostro Paese”. Dal 18 marzo, se il conducente non è proprietario del veicolo ma è residente in Italia da almeno tre mesi, deve esibire un documento che dimostri a che titolo lo utilizzi, da quanto tempo (data certa) e per quanto. In molti casi è difficile riuscire a stabilire se effettivamente questo conducente abbia la disponibilità del veicolo da 30 giorni, da 20 o da 5 minuti”.
Non residenti e multe
Può invece circolare al massimo per un anno il veicolo con targa straniera condotto da un cittadino non residente in Italia. Il vicepresidente dell’associazione però, che lavora nella polizia locale di Roma capitale, fa ancora una volta il controcanto e osserva: “Non esiste un archivio nazionale delle sanzioni. Quindi come potremo fare una verifica sui tempi?”.
Sanzioni da 400 a 1.600 euro per chi non immatricola il veicolo nei tempi di legge. La stessa cifra è prevista per “i lavoratori subordinati o autonomi che esercitano un’attività professionale nel territorio di uno Stato limitrofo o confinante e che circolano con veicoli di loro proprietà ivi immatricolati”. “L’organo accertatore – stabilisce la legge – ritira il documento di circolazione e intima al proprietario di immatricolare il veicolo”.
Sanzione amministrativa da 250 a mille euro se in auto manca il documento “sottoscritto con data certa dall’intestatario, dal quale risultino il titolo e la durata della disponibilità del veicolo” quando il conducente è residente in Italia ma non coincide con l’intestatario del veicolo stesso. Infine multe fino a 3.558 euro per chi “circola con un veicolo per il quale non abbia effettuato la registrazione ivi prevista ovvero non abbia provveduto a comunicare le successive variazioni di disponibilità o il trasferimento di residenza o di sede”.