Coronavirus, Tribunale di Roma al Campidoglio: "Buoni spesa vanno anche a immigrati irregolari" Coronavirus, Tribunale di Roma al Campidoglio: "Buoni spesa vanno anche a immigrati irregolari"

Coronavirus, Tribunale di Roma al Campidoglio: “Buoni spesa vanno anche a immigrati irregolari”

ROMA – I buoni spesa vanno dati anche agli immigrati irregolari. Lo stabilisce una sentenza del Tribunale di Roma secondo la quale è discriminatoria la delibera del Campidoglio che disciplina l’erogazione dei ticket.

Per la giudice Silvia Albano non si può chiedere il requisito della residenza anagrafica, poiché si escluderebbe così a priori chi è sprovvisto di permesso di soggiorno.

La sentenza, di 10 pagine, accoglie in via d’urgenza il ricorso presentato da Randy A., filippino di 38 anni, che si era visto negare l’assegnazione del buono spesa dal Campidoglio proprio perché sprovvisto di residenza. 

L’immigrato è giunto in Italia a settembre 2016 con la compagna e i due figli di lei. Dalla loro relazione è nato un terzo figlio in Italia e per sei mesi la coppia ha ottenuto il permesso di soggiorno.

Scaduta l’autorizzazione sono rimasti a Roma: lui lavora come aiuto cuoco, lei come domestica e i figli vanno regolarmente a scuola. 

“Attualmente – spiega l’avvocato Salvatore Fachile – il ricorrente e la sua famiglia non riuscirebbero neppure a regolarizzarsi essendo chiusi gli Uffici Immigrazione delle Questure e sospese le procedure di rilascio dei permessi”.

Il giudice della sezione Diritti e immigrazione, Silvia Albano, ha accolto le ragioni del filippino richiamando la dottrina della Corte costituzionale.

“Nel caso di specie non si discute dell’accesso a prestazioni assistenziali ordinarie, ma dell’accesso ad una misura emergenziale tesa a fronteggiare le difficoltà dei soggetti più vulnerabili a soddisfare i propri bisogni primari a causa della situazione eccezionale determinata dall’emergenza sanitaria in atto”.

Per la giudice è quindi sufficiente che la famiglia abbia dimostrato di abitare a Roma grazie alla documentazione scolastica e le certificazioni vaccinali.

Una sentenza storica e “certamente innovativa sul piano giuridico e costituzionale”, poiché “contiene delle implicazioni etiche e valoriali di grande significato”, spiega all’Agi Vincenzo Antonelli, docente di diritto sanitario all’Università Cattolica del Sacro Cuore.

“Se è vero che quello alla tutela della salute è contemplato dalla nostra carta costituzionale (articolo 32) come diritto fondamentale dell’individuo, è anche vero che l’alimentazione è una componente della tutela della salute stessa. La salute si garantisce anche con il sostentamento alimentare”.

“La vera novità – aggiunge Antonelli – non è tanto se sia possibile o meno individuare uno specifico diritto all’alimentazione dal punto di vista costituzionale. La novità è che la problematica affrontata dalla sentenza dovrebbe rimandare all’adempimento dei doveri “inderogabili” di solidarietà politica, economica e sociale sanciti dall’articolo 2 della nostra Costituzione”.

“Ecco, quello della solidarietà è un dovere che vale verso tutte le persone, a prescindere dal loro status giuridico, così come l’impegno della Repubblica ad assicurare l’uguaglianza sostanziale di tutti”.

“Del resto – prosegue l’esperto – già in ambito sanitario è sufficiente la semplice permanenza nel nostro territorio per fruire delle prestazioni sanitarie essenziali e non differibili”.

Questa sentenza è destinata a fare da apripista? “Certamente, perché può applicarsi non solo per gli immigrati irregolari che vivono e lavorano nelle nostre città ma anche per i senza tetto che non hanno una dimora abituale, per gli stranieri irregolari che vivono nelle baraccopoli e vanno a lavorare nei campi, per le famiglie nomadi”. (Fonti: Repubblica, Agi) 

Gestione cookie