Corte Costituzionale: “Indennizzo a chi ha subito danni da vaccino contro il morbillo”

ROMA, 26 APR – Anche a chi ha subito danni irreversibili a causa della vaccinazione contro il morbillo, la parotite e la rosolia, va riconosciuto il diritto a un indennizzo da parte dello Stato. Lo ha stabilito la Corte costituzionale, che ha dichiarato l'illegittimità dell'articolo 1, comma 1, della legge 25 febbraio 1992 n 210, che limitava il risarcimento alle sole patologie derivanti da vaccinazioni obbligatorie e non semplicemente raccomandate dalle autorita' sanitarie, come quella contro il morbillo.

A sollevare la questione di illegittimita' era stato il tribunale di Ancona, a cui si erano rivolti i genitori di una bambina che aveva subito danni irreversibili alla propria salute ( una necrolisi epidermica tossica con trombosi venosa della femorale iliaca) dal vaccino Morupar contro il morbillo, la rosolia e la parotite, che peraltro venne ritirato dal commercio, appena qualche giorno dopo la somministrazione alla ragazzina.

L'esclusione dell'indennizzo per i danni derivanti da vaccinazione non obbligatoria ma raccomandata dalle autorita' e' in contrasto con gli articoli 2( diritti inviolabili e doversi di solidarieta' sociale) 3( uguaglianza di fronte alla legge , e 32 (diritto alla salute) della Costituzione: questa la tesi del tribunale, che e' stata giudicata fondata dalla Consulta. Gia' in passato i giudici costituzionali avevano affermato che l'indennizzo va riconosciuto in ogni situazione in cui il singolo abbia esposto a rischio la propria salute per la tutela di un interesse collettivo e che dunque differenziare il caso in cui il trattamento sanitario sia imposto per legge da quello in cui sia raccomandato dalla pubblica autorita' si tradurrebbe in una ''patente irrazionalita' della legge'': perche' cosi' si riserverebbe a chi e' stato indotto a tenere un comportamento di utilita' generale per ragioni di solidarieta' sociale ''un trattamento deteriore rispetto a quello che vale a favore di quanti hanno agito in forza di minaccia di sanzione'' (sentenza 27 del 1998).

Ed ora con la sentenza 107 (redattore il giudice Paolo Grassi) la Corte aggiunge che, ''in presenza di diffuse e reiterate campagne di comunicazione a favore della pratica di vaccinazioni'' (come e' accaduto per quella contro il morbillo, la parotite e la rosolia), la scelta adesiva dei singoli di sottoporsi al trattamento raccomandato, al di la' delle particolari e specifiche motivazioni, e' ''di per se' obiettivamente votata alla salvaguardia anche dell'interesse collettivo''.

Ne discende che quando si verificano complicanze di tipo permanente a seguito di queste vaccinazioni, deve essere la collettivita' ''ad accollarsi l'onere del pregiudizio individuale''.

''Sarebbe infatti irragionevole -sostiene la Consulta- che la collettivita' possa, tramite gli organi competenti, imporre o anche solo sollecitare comportamenti diretti alla protezione della salute pubblica senza che essa poi non debba reciprocamente rispondere delle conseguenze pregiudizievoli per la salute di coloro che si sono uniformati''.

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