Discoteche chiuse, il Tar respinge il ricorso Discoteche chiuse, il Tar respinge il ricorso

Discoteche chiuse: il Tar dice no al ricorso dei gestori. Prima la salute

Nessuna riapertura delle discoteche al momento. Anche la magistratura d’accordo con il provvedimento del Governo.

Discoteche chiuse nonostante il ricorso dell’associazione di categoria: il Tar ha detto no, ha respinto il ricorso. Per i giudici amministrativi prima viene la salute, la sicurezza sanitaria prevale sui pur legittimi interessi economici in ballo.

Ha detto no alla sospensione cautelare urgente dell’ordinanza con la quale il 16 agosto il Ministro della Salute.

Discoteche chiuse, respinta la richiesta di sospensione dell’ordinanza

L’ordinanza con cui il Governo ha chiuso le discoteche e introdotto l’obbligo di mascherina nei luoghi pubblici dove c’è il rischio assembramenti.

L’ordinanza, ricordiamo, riferita alle misure urgenti per il contenimento e la gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19.

Lo ha deciso il presidente della terza sezione quater del Tar del Lazio con un decreto monocratico. Decreto che respinge la richiesta di sospensione cautelare urgente proposta dal Silb-Fipe-Associazione Italiana Imprese di Intrattenimento da Ballo e di Spettacolo.

Già fissata il 9 settembre l’udienza in camera di consiglio per la valutazione collegiale del ricorso.

Il Tar: prima la salute

Per il Tar, “nel bilanciamento degli interessi proprio della presente fase del giudizio, la posizione di parte ricorrente risulta recessiva rispetto all’interesse pubblico alla tutela della salute nel contesto della grave epidemia in atto”.

E “tale interesse costituisce l’oggetto primario delle valutazioni dell’Amministrazione, caratterizzate dall’esercizio di un potere connotato da un elevato livello di discrezionalità tecnica e amministrativa in relazione alla pluralità di interessi pubblici e privati coinvolti e all’esigenza di una modulazione anche temporale delle misure di sanità pubblica nella prospettiva del massimo contenimento del rischio”.

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