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Divieto di asporto, quali sono i codici Ateco inseriti nel nuovo Dpcm: cosa si potrà fare e cosa no

Il divieto di asporto inserito nel nuovo Dpcm che entra in vigore da oggi 16 gennaio, riguarda bar, enoteche e attività commerciali simili. Non sono interessati ristoranti e pizzerie. Nel testo del nuovo Dpcm si legge che “le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie e pasticcerie) sono consentite dalle ore 5 fino alle ore 18, il consumo al tavolo è consentito per un massimo di 4 persone per tavolo, salvo che siano tutti conviventi”.

Dopo le ore 18 sarà “vietato il consumo di cibi e bevande nei luoghi pubblici e aperti al pubblico” mentre “resta consentita senza limiti di orario la ristorazione negli alberghi e in altre strutture ricettive limitatamente ai propri clienti, che siano ivi alloggiati”. “Resta sempre consentita – prosegue il testo del nuovo Dpcm – la ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto, nonché fino alle ore 22 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze”.

Nuovo Dpcm, i codici Ateco che non possono più fare asporto

Il divieto di asporto riguarda una categoria specifica: “Per i soggetti che svolgono come attività prevalente una di quelle identificate dai codici Ateco 56.3 e 47.25 l’asporto è consentito esclusivamente fino alle ore 18″.

I codici Ateco 56.3 e 47.25 corrispondono infatti a “bar e altri esercizi simili senza cucina” e “commercio al dettaglio di bevande”. Sarà quindi vietato l’asporto dopo le 18 ai bar senza cucina e alle enoteche. Un provvedimento per evitare assembramenti fuori o vicino ai bar negli orari dell’aperitivo. Così come il divieto di consumare cibi e bevande nei luoghi pubblici dopo le 18. Ristoranti, pizzerie, gelaterie e pasticcerie, come detto, non sono interessate dal provvedimento. (fonte QUI FINANZA)

 

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