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Divorzio, alla ex moglie 40% del Tfr anche dopo 10 anni

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Divorzio, alla ex moglie 40% del Tfr anche dopo 10 anni

TORINO – Alla moglie divorziata spetta una quota del Tfr del marito. Anche se l’uomo ha ricevuto l’indennità dieci anni dopo lo scioglimento del matrimonio. Un principio ribadito dal tribunale di Torino, che ha ordinato a un agente assicurativo di versare all’ex consorte 94.508 euro più interessi e spese processuali.

Di per sé non è una novità. E’ la legge del 1970 a stabilire che il coniuge – se non è convolato a nuove nozze – ha diritto a una percentuale del trattamento di fine rapporto. A stupire, nel caso esaminato dai giudici subalpini, sono due aspetti. Il primo è il tempo trascorso dalla proclamazione del divorzio: un decennio. Il secondo è legato al cosiddetto “onere della prova“: l’agente assicurativo, come si legge nella sentenza, non ha saputo (o non ha potuto) dimostrare che in realtà quei 393 mila euro liquidati dalla compagnia non erano un Tfr, ma una sorta di buonuscita.

Se fosse stato così, quei 94 mila euro sarebbero rimasti nelle sue tasche perché la Cassazione, nel 2016, ha affermato che non tutti i denari percepiti da un coniuge devono essere assoggettati al prelievo. Sfuggono, per esempio, i ricavi originati da un’attività di “natura imprenditoriale” esercitata “mediante una complessa e articolata struttura organizzata con vasta dotazione di mezzi e personale”.

I due contendenti si sposarono nel 1976 e divorziarono nel 2004. Lui cominciò a lavorare per l’agenzia di Rivoli (Torino) di una compagnia assicuratrice nel 1990 e smise nel settembre del 2014. Il 13 febbraio 2015 gli arrivarono i quasi 400 mila euro e lei (che era titolare di assegno divorzile e nel frattempo non si era risposata) chiese la sua parte.

L’uomo ha tentato di spiegare che di Tfr non si poteva parlare in quanto non era un dipendente. Tanto è vero che si avvaleva di sub agenti e di altro personale. Ma la difesa della donna ha contrattaccato con dei documenti: l’ufficio aveva degli orari di apertura indicati dalla compagnia, gli agenti avevano l’obbligo dell’esclusiva e non si assumevano rischi, la gestione dei sinistri era eterodiretta.

“Elementi – hanno spiegato gli avvocati – che fanno propendere per la natura subordinata del rapporto di lavoro”. I giudici della settima sezione civile (presieduta da Cesare Castellani) hanno dato ragione alla donna: “Gravava sul convenuto – scrivono – l’onere di provare la natura imprenditoriale della sua attività di agente”.

Poi hanno fatto i calcoli: hanno preso in esame solo i quattordici anni (dal 1990 al 2004) di coincidenza piena fra matrimonio e rapporto di lavoro, hanno fatto la proporzione e hanno concluso per 94 mila euro. Il 40% del totale. Esattamente la somma richiesta dall’ex moglie.

Ora toccherà agli avvocati delle parti capire se, in caso di appello, la sentenza resisterà ai nuovi orientamenti della Cassazione nel 2017 in materia di assegno di divorzio, e ai disegni di riforma della legge che sono in preparazione alla Camera.

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