ROMA – Eroina e marijuana sono uguali? Secondo la normativa vigente sì, ma la Cassazione ha espresso dei dubbi su questo passaggio della legge Fini-Giovanardi, tanto da inviare la questione alla Corte Costituzionale. Medici e specialisti sono divisi sulla questione: eroina e cocaina fanno gli stessi danni rispetto a marijuana e hashish? Ma in questo caso non si parla degli effetti sulla salute, ma di come la legge regolamenta lo spaccio di queste sostanze. Secondo la Cassazione esistono dubbi di legittimità costituzionale sulla legge sulla droga nella parte in cui equipara le droghe cosiddette leggere a quelli pesanti ai fini sanzionatori. Per questo la Terza sezione penale della Cassazione ha disposto l’invio degli atti alla Consulta.
La Cassazione ha accolto in parte il ricorso presentato da un 46enne di Palermo, condannato dalla corte d’Appello di Trento a 4 anni di carcere (beneficiando delle attenuanti generiche) e ad una multa di 20 mila euro per aver trasportato quasi 4 kg di hashish. Secondo la difesa, ”l’eliminazione della distinzione tra cosiddette droghe leggere e pesanti e il rilevantissimo aumento delle pene edittali per le condotte aventi ad oggetto le prime, non sarebbe conforme né al principio di proporzionalità rispetto al disvalore espresso dalla condotta incriminatrice né all’esempio di proporzionalità predisposto a livello comunitario”.
La legge del 2006 ha infatti eliminato la precedente distinzione tra sostanze, elevando così le pene (prima comprese tra 2 e 6 anni) anche per chi spaccia la cannabis a 6 a 20 anni con una multa compresa tra 26mila a 260mila euro. Secondo i giudici di Piazza Cavour, ”sussiste almeno un serio dubbio di illegittimità costituzionale” per questo hanno disposto l’invio degli atti alla Corte Costituzionale. Secondo la Cassazione ci sono dubbi sulla possibile violazione dell’ articolo 77 secondo comma della Costituzione, che regola i decreti legge e le leggi di conversione. Le norme in questione, infatti, vennero inserite nella legge di conversione con un maxiemendamento al dl 272/2005 il cui oggetto originario erano le ‘‘Misure urgenti dirette a garantire la sicurezza e il finanziamento per le Olimpiadi invernali di Torino, la funzionalità dell’amministrazione dell’interno e il recupero di tossicodipendenti recidivi”. Esistono quindi – secondo la Cassazione – dubbi sull’estraneità delle nuove norme inserite nella legge di conversione alla finalità ed alla ratio dell’originale decreto legge e, in via subordinata, sotto il profilo della evidente carenza del presupposto del caso straordinario di necessità e urgenza”.
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