Fecondazione eterologa, cosa cambia dopo la sentenza. Esecutiva in 30 giorni

Fecondazione eterologa, cosa cambia dopo la sentenza. Esecutiva in 30 giorni
Fecondazione eterologa, cosa cambia dopo la sentenza. Esecutiva in 30 giorni

ROMA –  Tempo un mese, quello che ci vorrà per la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, e le coppie potranno ricorrere alla fecondazione eterologa. Ovvero  sarà possibile fare un figlio con il seme di un altro uomo o con gli ovuli di un’altra donna. Con la decisione presa dalla Corte Costituzionale sulla legge 40, infatti,  cade innanzitutto il divieto di fecondazione assistita eterologa contenuto nel comma 3 dell’articolo 4 della norma. Ma non è la sola novità.

Una novità che, come prevede la Costituzione, sarà esecutiva “dal giorno successivo alla pubblicazione della sentenza in Gazzetta Ufficiale  Presumibilmente, ci vorrà circa un mese: dopo le coppie potranno fare la fecondazione eterologa”.

“L’accesso a questa metodica – spiega Marilisa D’Amico, uno dei legali che ha seguito la vicenda – incontra i limiti già stabiliti nella legge 40, in base ai quali possono accedere alla procreazione assistita coppie di maggiorenni di sesso diverso, coniugate o conviventi, in età potenzialmente fertile, entrambi viventi. Resta inalterato anche il divieto di commercializzazione dei gameti: il donatore o la donatrice restano anonimi e devono agire gratuitamente, come previsto dall’art. 12″.

In generale, afferma il legale,

“la rosa di garanzie previste dalla legge 40 e da una serie di decreti legislativi che hanno recepito direttive europee sul controllo, la conservazione, la distribuzione di tessuti e cellule, rappresenta un ombrello di tutele che ora si estende all’eterologa”.

Vietato anche l’azione di disconoscimento del figlio, prevista all’art. 9. La Corte Costituzionale, infatti, è intervenuta su quest’articolo unicamente per cassare l’inciso che faceva riferimento al divieto di eterologa. Ma il testo resta immutato nelle altre parti, con

“i suoi punti fermi: vietato il disconoscimento di paternità; anonimato della madre; anonimato del donatore, che non acquisisce nessuna relazione giuridico parentale con il nuovo nato”.

L’intervento della Consulta – ultimo di una lunga serie sulla legge 40 – “uniforma la normativa italiana al livello europeo ed estero in materia di fecondazione e dei diritti delle coppie in questo campo”.

C’è però un ulteriore aspetto sotto osservazione:

“La libertà di ricerca scientifica utilizzando gli embrioni non utilizzati a questo fine. La questione è già stata sollevata – spiega D’Amico – era calanderizzata nella nostra udienza di ieri in Consulta, ma è stata rinviata in attesa della decisione della Corte di Strasburgo sullo stesso argomento, attesa per giugno”. 

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