Green pass, per il Garante per la Privacy i gestori dei bar e ristoranti possono chiedere la carta d’identità. La precisazione arriva in risposta ad un quesito rivolto all’Autorità dalla Regione Piemonte sull’attività di verifica e di identificazione da parte degli esercenti di ristoranti e bar.
“Le figure autorizzate alla verifica dell’identità personale sono quelle indicate nell’articolo 13 del d.P.C.M. 17 giugno 2021 con le modalità in esso indicate, salvo ulteriori modifiche che dovessero sopravvenire” precisa il Garante Tra i soggetti elencati dal Dpcm ci sono anche “i titolari delle strutture ricettive e dei pubblici esercizi” che possono richiedere agli intestatari della certificazione verde di esibire un documento d’identità.
Per il Garante, i titolari delle strutture ricettive e dei pubblici esercizi possono chiedere documenti
“Il Garante per la protezione dei dati personali – si legge nella nota – si è riunito in seduta straordinaria per esaminare il tema della protezione dati connesso alle recenti disposizioni in materia di green pass e certificazioni verdi riguardanti lo svolgimento dell’attività scolastica”. Il Garante, prosegue la nota, si è riunito anche “per rispondere ad un quesito rivolto all’Autorità dalla Regione Piemonte sull’attività di verifica e di identificazione da parte degli esercenti di ristoranti e bar”.
Nella nota inviata alla Regione, l’Autorità sottolinea che la “disciplina procedurale (oggi riconducibile al dPCM 17 giugno 2021) comprende – oltre la regolamentazione degli specifici canali digitali funzionali alla lettura della certificazione verde – anche gli obblighi di verifica dell’identità del titolare della stessa, con le modalità e alle condizioni di cui all’art. 13, c.4, del citato dPCM”.
“Intestatario certificazione verde a richiesta dimostra la propria identità personale”
Tale articolo precisa che “l’intestatario della certificazione verde all’atto della verifica dimostra, a richiesta dei verificatori, la propria identità personale mediante l’esibizione di un documento di identità”. Il Garante precisa, dunque, che “è consentito il trattamento dei dati personali consistente nella verifica, da parte dei soggetti di cui all’art. 13, c.2, dell’identità dell’intestatario della certificazione verde, mediante richiesta di esibizione di un documento di identità”.
Tra i soggetti elencati dal citato articolo ci sono: i pubblici ufficiali nell’esercizio delle relative funzioni e il personale addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e di spettacolo, E ancora: i soggetti titolari delle strutture ricettive e dei pubblici esercizi, il proprietario o il legittimo detentore di luoghi o locali presso i quali si svolgono eventi e attività, i vettori aerei, marittimi e terrestri, i gestori delle strutture che erogano prestazioni sanitarie. Tra le garanzie previste da tale decreto – ricorda il Garante – “è compresa anche l’esclusione della raccolta, da parte dei soggetti verificatori, dei dati dell’intestatario della certificazione, in qualunque forma”.