Si avvicina il 15 ottobre, quando il Green pass diventerà obbligatorio per accedere al posto di lavoro, ma la bozza del dpcm che ne regola il controllo è chiara: i soggetti predisposti alla verifica potranno chiederlo ai lavoratori non oltre 48 ore prima. E non potranno conservare il Qr code.
Recita la bozza di dpcm che regola il controllo del Green pass sui luoghi di lavoro: “Per far fronte a specifiche esigenze di natura organizzativa, come ad esempio quelle derivanti da attività lavorative svolte in base a turnazioni, o connesse all’erogazione di servizi essenziali, i soggetti preposti alla verifica” del Green pass “possono” richiederlo ai lavoratori “con l’anticipo strettamente necessario e comunque non superiore alle 48 ore, ciò anche in relazione agli obblighi di lealtà e di collaborazione derivanti dal rapporto di lavoro”.
Una app per i controlli
Per “assicurare efficace ed efficiente” verifica del Green pass nei luoghi di lavoro pubblici e privati, il ministero della Salute “rende disponibili ai datori di lavoro specifiche funzionalità” per una verifica “quotidiana e automatizzata” rivelando solo il “possesso” di un certificato “in corso di validità” e non “ulteriori informazioni”, prevede la bozza di dpcm, che prevede l’uso “di un pacchetto di sviluppo per applicazioni, rilasciato dal ministero della Salute con licenza open source”, che si può “integrare nei sistemi di controllo degli accessi, inclusi quelli di rilevazione delle presenze”.
Green pass, bozza dpcm: “Nei controlli vietato conservare il Qr code”
La bozza del decreto della presidenza del Consiglio dei ministri prevede inoltre che per i controlli del Green pass effettuati con app, “è fatto esplicito divieto di conservare il codice a barre bidimensionale (Qr code) delle certificazioni verdi Covid-19 sottoposte a verifica, nonché di estrarre, consultare, registrare o comunque trattare per finalità ulteriori rispetto a quelle” per il controllo per l’accesso al lavoro “le informazioni rilevate dalla lettura dei Qr code e le informazioni fornite in esito ai controlli” stessi.
In attesa della piattaforma vale il cartaceo
La bozza del dpcm prevede poi che “nelle more del rilascio e dell’eventuale aggiornamento delle certificazioni verdi Covid-19 da parte della piattaforma nazionale Dgc, i soggetti interessati possono comunque avvalersi dei documenti rilasciati, in formato cartaceo o digitale, dalle strutture sanitarie pubbliche e private, dalle farmacie, dai laboratori di analisi, dai medici di medicina generale e dai pediatri di libera scelta che attestano o refertano” una delle condizioni per il rilascio della certificazione verde (vaccinazione, avvenuta guarigione o effettuazione del tampone)”.