Il clandestino può colpire il poliziotto se si oppone a un’espulsione illegittima: non è punibile

Non è punibile il migrante irregolare, quindi un clandestino, che colpisce un poliziotto per opporsi a un’espulsione illegittima. Anche se il reato c’è va applicata la norma sulla particolare tenuità del fatto, perché la ribellione era considerata l’unica difesa per impedire un atto percepito come ingiusto. Quindi il migrante irregolare può fare qualsiasi cosa per evitare di subire un torto, ovvero un’espulsione illegittima.

Il clandestino può colpire il poliziotto: cosa dice la Cassazione

Per la Cassazione (sentenza 25309) il reato di resistenza a pubblico ufficiale c’è, ma l’immigrato è salvo grazie all’applicazione dell’articolo 131-bis del Codice penale. Come ricorda Patrizia Maciocchi per Il Sole 24 Ore. questo articolo consente di non punire le condotte quando la lesione al bene protetto è particolarmente lieve e il comportamento non è abituale, o reiterato.

Tutto nasce dal caso di un africano, 32 anni, che per evitare di essere condotto al centro per l’identificazione e l’espulsione, aveva colpito più volte gli avanbracci dell’agente che gli bloccava le caviglie per impedire la fuga. E, in effetti, l’ordine di espulsione era stato poi annullato dal giudice per le indagini preliminari. “Il foglio di via  – scrive Patrizia Maciocchi – non poteva essere disposto, perché lo straniero aveva patteggiato una pena con un limite inferiore ai due anni. La scelta del rito alternativo esclude, infatti, l’espulsione: in più la sentenza non era ancora passata in giudicato. Circostanze sulle quali l’imputato aveva ricevuto informazioni dal suo legale. Da qui la consapevolezza di subìre un abuso”.

Il ruolo del poliziotto che procede all’espulsione

Naturalmente il poliziotto non può sapere che quel clandestino non può essere espulso ed è convinto di fare il suo dovere facendo rispettare un provvedimento della magistratura. Il poliziotto nel caso specifico si era limitato ad afferrare le caviglie dell’imputato per non farlo fuggire. Quanto a quest’ultimo non è punibile perché si voleva solo sottrarre ad un rimpatrio ingiusto. Diverso sarebbe stato se il poliziotto avesse saputo dell’espulsione illegittima e avesse assunto un comportamento vessatorio.

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