Illegittime penali recesso anticipato: condannata la Wind

Pubblicato il 26 Novembre 2011 - 18:13 OLTRE 6 MESI FA

CATANIA, 26 NOV – Il Giudice di Pace di Catania, Rosa Anna Tremoglie, con una sentenza ha dichiarato l'illegittimita' e vessatorieta' delle clausole che prevedono l'applicazione delle penali in caso di recesso anticipato dell'utente dal contratto prima dei 24 mesi inserite da Wind nei formulari dei contratti di telefonia cosiddetta 'business', annullando le fatture emesse e condannando la societa' alle spese di giudizio. Lo ha reso noto il Codacons, al quale si era rivolta una utente, assistita dall'avvocato Agata Katy Leonardi. In sintesi il giudice ha stabilito che anche nei contratti di telefonia stipulati da contraenti titolari di partita iva, cosiddetti contratti 'business', le penali per recesso anticipato sono illegittime se il contratto e' stato stipulato per uso privato. ''E' stata accolta la tesi del Codacons – ha detto il legale – che insiste da anni sul disvalore sociale di alcune pratiche seguite dalle societa' di telefonia e sulla necessita' di condanne esemplari tendenti a riequilibrare lo sbilanciato rapporto utenti-societa'.

Il giudice ha anche respinto l'eccezione di incompetenza territoriale sollevata dalla Wind.

''Trattandosi di consumatore, infatti – ha aggiunto il legale – il giudice competente e' quello del luogo di residenza o di domicilio del consumatore. Se il contraente per difendere le proprie ragioni deve promuovere la causa innanzi al giudice del luogo della sede della societa', lontana solitamente dalla propria residenza, nella quasi totalita' dei casi rinuncera' a difendersi ritenendolo economicamente troppo dispendioso e piegandosi di fatto alla forza contrattuale dei potentati economici ed alle loro pretese di pagamento illegittime ed ingiustificate''.