ROMA – Buone notizie per gli amanti della “movida”, cattive per chi lamenta l’inquinamento acustico. Una norma contenuta nella legge di Bilancio 2019 e introdotta durante il suo esame al Senato stabilisce sostanzialmente che i criteri di accettabilità del livello dei rumori dovranno corrispondere a quelli della legge quadro sull’inquinamento acustico, mentre finora si faceva riferimento all’articolo 844 del codice civile che lasciava la valutazione di tale accettabilità alla libera discrezionalità del giudice.
In sostanza, si potrà fare “chiasso” nei limiti della legge quadro ossia, non si potranno superare i 55 Leq dalle 6 alle 22 e i 45 Leq dalle 22 alle 6 del mattino, che sono appunto i limiti della legge quadro (la 447 del 1995): non sono di certo alti, ma comunque sono parametri fissati e quindi non legati alla discrezionalità di un giudice.
La novità, come anticipato dal “Sole 24 Ore”, sarà di grande rilievo soprattutto nei contenziosi relativi ai locali pubblici o alle discoteche: qualora si verifichi la protesta del vicinato, il giudice competente dovrà insomma far riferimento a tali limiti che sono appunto già fissati e che sono ritenuti per legge tollerabili.
Fare un calcolo dei livelli di inquinamento acustico è molto difficile: il decibel si quantifica soprattutto attraverso il LEq, o Livello Equivalente, che è la grandezza più frequentemente utilizzata per parlare di rumore ambientale, ed è in pratica il livello espresso in decibel di un ipotetico rumore ma espresso in misura costante. Bisogna considerare che 50 decibel sono il limite della normalità, mentre 60 decibel si hanno in presenza di una voce alta o di un ufficio rumoroso. In una discoteca (ma all’interno), i decibel ad esempio sono 110 mentre una festa da ballo ne comporta 80.
Il codice civile, all’art. 844, sancisce che per quanto riguarda i rumori procurati da attività industriali, commerciali o professionali, la valutazione del livello di normale tollerabilità del rumore viene lasciata al giudice di merito, che potrà liberamente apprezzarne l’eccessività e quindi ordinarne la cessazione.
La norma introdotta nella manovra prevede invece che bisognerà fare direttamente riferimento alle norme principali che disciplinano il settore dell’inquinamento acustico esterno contenute nella legge quadro. Tale provvedimento riconosce comunque ampi poteri alle regioni e agli enti locali, in particolare ai Comuni, in relazione alla classificazione acustica dei loro territori e al rilascio dei provvedimenti autorizzatori, da esercitare nell’ambito delle funzioni già detenute in materia di governo del territorio. Ciononostante, viene fatta eccezione per le cosiddette zone IV, ossia quelle aree urbane interessate da intenso traffico veicolare, con alta densità di popolazione, con elevata presenza di attività commerciali e uffici, con presenza di attività artigianali; le aree in prossimità di strade di grande comunicazione e di linee ferroviarie; le aree portuali, le aree con limitata presenza di piccole industrie.
Nelle zone IV, i valori limite assoluti di emissione consentiti sono: periodo diurno (06.00-22.00), fino a 55 LEq; periodo notturno (22.00-06.00), fino a 45 LEq. C’è chi lamenta che tali limiti siano eccessivi (già a 45 LEq, infatti, secondo alcuni studiosi, possono sorgere disturbi del sonno), ma sono questi i limiti in vigore.