Mascherine al chiuso: obbligatorie fino a l 31 marzo, ad aprile si vedrà. Costa: “Graduale addio, anche al green pass”

Mascherine al chiuso: l’ordinanza del ministro della Salute, Roberto Speranza, le rende obbligatorie fino al 31 marzo, quando scadrà lo stato di emergenza, ma non c’è alcun automatismo che possa definire da ora la decadenza dell’obbligo dell’uso delle mascherine al chiuso a partire dal primo aprile.

Tutto dipenderà dall’andamento del quadro epidemiologico. E’ quanto hanno chiarito fonti del governo, che ipotizzano l’utilizzo dei dispositivi di protezione anche dopo il 31 marzo. 

Costa: “Nuova fase, poi stop alle mascherine al chiuso e al green pass”

Sul tema ha parlato ieri anche il sottosegretario alla Salute Andrea Costa: “Via mascherine all’aperto dall’11 febbraio anche in zona rossa, il provvedimento uscirà nella giornata di giovedì. Ora siamo all’inizio di una nuova fase, con la solita gradualità si allenteranno le altre misure come le mascherine al chiuso e il green pass”, ha detto Costa a Oggi è un altro giorno su Rai 1.  

Mascherine al chiuso obbligatorie fino al 31 marzo: ad aprile si vedrà

Stop alle mascherine all’aperto ma è obbligatorio averle con sé e utilizzarle in caso di assembramento. Restano invece obbligatorie al chiuso. E’ quanto prevede l’ordinanza firmata dal ministro della Salute  Speranza.

Fino al 31 marzo 2022, si legge, “è fatto obbligo sull’intero territorio nazionale di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private” e ” nei luoghi all’aperto è fatto obbligo sull’intero territorio nazionale di avere sempre con sé i dispositivi di protezione delle vie respiratorie e di indossarli laddove si configurino assembramenti o affollamenti”.  

Mascherine, l’ordinanza di Speranza

L’ordinanza precisa che non hanno l’obbligo di indossare il dispositivo di protezione delle vie respiratorie: i bambini di età inferiore ai sei anni; le persone con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina, nonché le persone che devono comunicare con un disabile in modo da non poter fare uso del dispositivo; i soggetti che stanno svolgendo attività sportiva.

Sono fatti salvi, in ogni caso, i protocolli e le linee guida anti-contagio previsti per le attività economiche, produttive, amministrative e sociali, nonché le linee guida per il consumo di cibi e bevande nei luoghi pubblici o aperti al pubblico.

Si precisa inoltre che “l’uso del dispositivo di protezione delle vie respiratorie integra e non sostituisce le altre misure di protezione dal contagio”.

L’ordinanza produce effetti a partire dall’11 febbraio 2022 e fino al 31 marzo 2022. Le disposizioni si applicano anche alle regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano. 

 

 

 

Gestione cookie