Migranti, Cassazione: “Cittadinanza per matrimonio resta anche dopo separazione di fatto”

di redazione Blitz
Pubblicato il 18 Gennaio 2017 - 06:30 OLTRE 6 MESI FA
Migranti, Cassazione: "Cittadinanza per matrimonio resta anche dopo separazione di fatto"Migranti, Cassazione: "Cittadinanza per matrimonio resta anche dopo separazione di fatto"

Migranti, Cassazione: “Cittadinanza per matrimonio resta anche dopo separazione di fatto”

ROMA – Il diritto alla cittadinanza italiana acquisito con il matrimonio rimane fermo anche se tra i due coniugi è successivamente intervenuta una “separazione di fatto“. Lo ha precisato la Corte di Cassazione respingendo il ricorso del ministero dell’Interno contro una donna di origine tunisina.

La legge, tra l’altro inasprita con il pacchetto sicurezza del 2009, prevede come requisito la residenza in Italia “per almeno due anni dopo il matrimonio senza che fosse intervenuto annullamento, separazione e divorzio”.

La Corte d’Appello di Firenze, così come anche i giudici di primo grado, aveva valutato a tale proposito come irrilevante la separazione di fatto ai fini del diritto alla cittadinanza, ritenendo che la legge richieda come condizione negativa “la separazione personale giudizialmente accertata”.

Secondo il ministero, che si è opposto in Cassazione alla decisione, la condizione ineludibile sarebbe invece “l’effettiva sussistenza” del matrimonio, facendo rientrare nella nozione di “separazione personale” sia quella legale sia quella di fatto.

Respingendo le ragioni del ministero, la Cassazione evidenzia al contrario come la separazione personale e quella di fatto siano fattispecie non assimilabili: ricorda che la legge non può essere fondata su “clausole elastiche” ma su requisiti di natura “giuridica” e non “rimessi ad un accertamento di fatto dell’autorità amministrativa”.

In pratica, la separazione di fatto non è una condizione sulla quale lo Stato può fondare il suo giudizio nell’attribuire, o negare in questo fatto, il diritto alla cittadinanza. Tanto più che le altre “condizioni interdittive” sono l’annullamento, lo scioglimento, la cessazione degli effetti civili del matrimonio.