Dieci giorni di tempo per inviare l’esenzione dal vaccino alla Asl ed evitare la multa. Lo indica il decreto lege pubblicato nella notte in Gazzetta Ufficiale che stabilisce anche come i destinatari dell’avviso di avvio del provvedimento sanzionatorio abbiano 10 giorni di tempo dalla ricezione per comunicare alla Asl “l’eventuale certificazione relativa al differimento o all’esenzione dall’obbligo vaccinale, ovvero altra ragione di assoluta e oggettiva impossibilità”.
Chi sarà multato
Dal prossimo primo febbraio, secondo l’ultimo decreto legge, arriverà quindi una sanzione di 100 euro per gli over 50 che:
- non hanno iniziato il ciclo vaccinale primario;
- che, a decorrere dall’1 febbraio, non hanno completato il “ciclo vaccinale primario”;
- o che, a partire sempre dall’1 febbraio, non hanno fatto “la dose di richiamo successiva al ciclo vaccinale primario entro i termini di validità delle certificazioni verdi”.
La sanzione sarà irrogata dall’Agenzia delle entrate, attraverso l’incrocio dei dati della popolazione residente con quelli risultanti nelle anagrafi vaccinali regionali o provinciali.
La sanzione di 100 euro è irrogata dal ministero della Salute tramite l’Agenzia delle entrate che vi provvede, “sulla base degli elenchi dei soggetti inadempienti all’obbligo vaccinale periodicamente predisposti e trasmessi dal medesimo Ministero, anche acquisendo i dati resi disponibili dal Sistema Tessera Sanitaria sui soggetti assistiti dal Servizio Sanitario Nazionale vaccinati per Covid-19, nonché su quelli per cui non risultano vaccinazioni comunicate dal Ministero della salute al medesimo sistema e, ove disponibili, sui soggetti che risultano esenti dalla vaccinazione”. Se la Asl non conferma l’insussistenza dell’obbligo vaccinale per un ultracinquantenne, l’Agenzia delle entrate provvederà ad inviare entro centottanta giorni dalla relativa trasmissione, “un avviso di addebito, con valore di titolo esecutivo”. ln caso di opposizione alla sanzione resta ferma la competenza del Giudice di pace e l’Avvocatura dello Stato assume il patrocinio dell’Agenzia delle entrate. I proventi delle sanzioni sono periodicamente versate a cura dell’Agenzia delle entrate ad un apposito capitolo dell’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo emergenze nazionali.
L’esenzione
Sarà il medico di medicina generale a dover rilasciare una certificazione di esenzione alla vaccinazione anti SARS-CoV-2 nel rispetto delle circolari del Ministero della salute e delle conoscenze in merito agli effetti avversi.
La guarigione dal Covid non costituisce una motivazione di esenzione, tuttavia chi ha superato l’infezione da SARS-CoV-2 potrà differire la data di vaccinazione così come previsto dalle circolari del Ministero della salute.