Niente Reddito di cittadinanza a chi lascia la scuola e a chi non accetta un lavoro

Ecco quali sono i limiti entro cui si deve accettare una proposta di impiego pena la decadenza.

di Redazione Blitz
Pubblicato il 12 Luglio 2023 - 19:39 OLTRE 6 MESI FA
reddito di cittadinanza scuola

foto ANSA

L’Inps ha diffuso, riguardo il Reddito di cittadinanza, una circolare sulle norme sulla misura inserite nella Legge di Bilancio per il 2023 e ci sono diverse novità per la platea avente diritto e per i beneficiari. Cambia la norma per i ragazzi che lasciano la scuola, che non avranno diritto alla quota, mentre a luglio arriva lo stop per alcune famiglie che non ne avranno più diritto. Infine l’assegno non potrà più essere ricevuto se si rifiuterà un’offerta di lavoro

Spesa ridotta nel 2023

“L’autorizzazione di spesa per il reddito di cittadinanza prevista dall’articolo 12, comma 1, del decreto-legge n. 4/2019, già rideterminata ai sensi dell’articolo 1, comma 73, della legge n. 234/2021, viene ridotta di 958 milioni di euro per l’anno 2023”, scrive l’Inps. “In base al comma 321 dell’articolo 1 della legge di Bilancio 2023, si legge, le economie derivanti dalla soppressione dell’autorizzazione di spesa per il Reddito di cittadinanza che viene abolito dal 1 gennaio 2024, rideterminate al netto dei maggiori oneri previsti per la misura dell’assegno unico e universale, confluiscono, da tale data, nel Fondo per il sostegno alla povertà e per l’inclusione attiva di nuova istituzione presso il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali”.

Niente Reddito di cittadinanza per i ragazzi che lasciano la scuola

I ragazzi tra i 18 e i 29 anni che fanno parte di famiglie con il Reddito di cittadinanza, e che non hanno completato i 10 anni di istruzione obbligatoria e hanno quindi lasciato la scuola prima dei 16 anni, non avranno diritto alla quota del reddito di cittadinanza. Sulle nuove regole sarà diffusa una nuova circolare.

“A decorrere dal 1 gennaio 2023, si legge nella circolare, l’erogazione della prestazione agli appartenenti alla fascia di età compresa tra diciotto e ventinove anni che non abbiano adempiuto all’obbligo di istruzione di cui all’articolo 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, a meno che gli stessi non siano già formalmente coinvolti e impegnati in percorsi di politica attiva, di qualificazione o di riqualificazione, è subordinata anche all’iscrizione e frequenza di percorsi di istruzione degli adulti di primo livello o comunque funzionali all’adempimento del predetto obbligo di istruzione”.

“In fase di presentazione della domanda – si legge – dovranno essere indicati i soggetti del nucleo che, non avendo adempiuto all’obbligo di istruzione (almeno 10 anni di istruzione obbligatoria, ndr), non siano ancora iscritti o non frequentino un percorso di istruzione degli adulti di primo livello. Se, in tali ipotesi, emerge che uno o più beneficiari non hanno adempiuto a tale obbligo, il beneficio, relativamente alla quota di costoro, non verrà erogato fintanto che l’obbligo non è rispettato”.

Stop per nuclei senza disabili, minori e over 60

La durata massima per l’erogazione del Reddito di cittadinanza alle famiglie nelle quali non ci sono minori, disabili o over 60 è di sette mesi, quindi a luglio si esaurisce la possibilità di avere la misura, precisa l’Inps ricordando che questa misura scade per tutti a fine 2023, mentre dal 2024 entreranno in vigore le nuove regole disegnate nel decreto di maggio.

Dal 1 gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, ai sensi dell’articolo 1, comma 313, della citata legge n. 197/2022, si legge, “la misura è riconosciuta ai beneficiari nel limite massimo di sette mensilità, in sostituzione di quanto previsto dall’articolo 3, comma 6, del decreto-legge n. 4/2019 (18 mesi, rinnovabili dopo un mese di sospensione, ndr)”. “Sono esclusi dalla previsione – si legge – i nuclei familiari al cui interno vi siano persone con disabilità, minorenni o persone con almeno sessant’anni di età. Il richiamo operato dalla norma alla disabilità come definita ai fini dell’Isee comporta che sono esclusi dal campo di applicazione del comma 313 le persone in condizione di disabilità media, grave e di non autosufficienza”.

«Per tali soggetti, oltre che per i minorenni e le persone con almeno sessant’anni di età, compresi i percettori di Pensione di cittadinanza, quindi, la durata della prestazione continuerà a essere quella indicata dal decreto 4/2019. In tutti i casi sopra richiamati, tuttavia, l’erogazione della prestazione non potrà proseguire oltre il 31 dicembre 2023. A decorrere dal 1 gennaio 2024, infatti, l’abrogazione degli articoli da 1 a 13 del decreto-legge n. 4/2019, prevista dall’articolo 1, comma 318, della legge di Bilancio 2023, comporterà l’eliminazione della prestazione”.

Non si accetta il lavoro? Rdc decade dopo prima offerta

Il diritto al reddito di cittadinanza decade se si rifiuta la prima offerta congrua di lavoro. “La legge di Bilancio 2023 – si legge – è ulteriormente intervenuta sulla materia stabilendo che la decadenza dal Reddito di cittadinanza interviene dopo il rifiuto della prima offerta di lavoro congrua”. L’offerta è ritenuta congrua se rispetta i principi di coerenza con le esperienze e le competenze maturate; distanza dalla residenza e tempi di trasferimento mediante mezzi di trasporto pubblico; durata della disoccupazione; retribuzione superiore di almeno il 10% del beneficio massimo fruibile da un solo individuo, inclusivo della componente a integrazione del reddito dei nuclei residenti in abitazione in locazione. Il luogo di lavoro dell’offerta deve essere entro ottanta chilometri di distanza dalla residenza del beneficiario o comunque raggiungibile nel limite temporale massimo di cento minuti con i mezzi di trasporto pubblici.